Incarichi dirigenziali esterni e interesse del dirigente comandato (TAR Lazio n. 461 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente pubblico collocato in posizione di comando presso altra amministrazione non vanta un diritto soggettivo alla conservazione del posto nel medesimo ufficio di provenienza, né un legittimo affidamento all’attribuzione di una specifica unità organizzativa di primo livello in precedenza ricoperta. Il rapporto di servizio, a tempo indeterminato, si distingue dal contratto di conferimento dell’incarico dirigenziale, a termine, la cui scadenza non incide sul rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza. Ne consegue che il dirigente comandato è privo di un interesse attuale e concreto ad agire avverso il conferimento a un soggetto esterno dell’incarico dirigenziale già ricoperto. Le associazioni sindacali sono legittimate a ricorrere solo se allegano la lesione diretta, attuale e concreta di un interesse omogeneo comune all’intera categoria, non essendo sufficiente l’invocazione del mero ripristino della legalità violata.
Il Fatto
Un dirigente di ruolo di un’Autorità amministrativa indipendente, titolare di un Dipartimento di primo livello, è stato collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per espletare un incarico previsto da un decreto della Presidenza. Con delibera pubblicata il 03.04.2025, l’Autorità ha conferito l’incarico di dirigente titolare del medesimo Dipartimento a un soggetto estraneo ai propri ruoli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9, comma 3, del Regolamento n. 1/2000, con contratto a tempo determinato di tre anni rinnovabili.
Il dirigente comandato e alcune associazioni sindacali hanno impugnato la delibera davanti al giudice amministrativo. Il primo ha lamentato la copertura del posto in precedenza occupato senza previo interpello interno; le seconde hanno dedotto la lesione dell’interesse collettivo dei dirigenti di ruolo. L’Autorità ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Quanto al dirigente, si osserva che al dirigente pubblico comandato, in mancanza di norme specifiche, spetta solo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza, non quello alla conservazione del posto nel medesimo ufficio di provenienza.
Il Tribunale richiama la distinzione tra rapporto di servizio, a tempo indeterminato, e contratto di conferimento dell’incarico dirigenziale, a termine, la cui scadenza non fa venire meno il rapporto con l’ente, citando in proposito Cass. civ., sez. lav., n. 37302/2022. Il dirigente non può invocare alcun legittimo affidamento all’attribuzione di una specifica unità organizzativa già ricoperta, e dallo stesso art. 9, comma 2, del Regolamento n. 1/2000 emerge che gli incarichi di direzione sono conferiti di regola a personale interno, salvo casi motivati legati alla specifica professionalità richiesta.
La vacanza determinata dal comando è stata fronteggiata solo con un affidamento ad interim, che non può protrarsi sine die. Dalla documentazione emerge che la dotazione organica dirigenziale consta di ventiquattro posti, coperti da diciannove dirigenti, con conseguente scopertura di diverse strutture: il ricorrente, al rientro, potrà essere assegnato ad altra unità organizzativa, anche mediante rimodulazioni. Il suo interesse è dunque privo dei caratteri dell’attualità e della concretezza, oltre a non poter prevalere sulle esigenze di buon andamento dell’ente. È escluso altresì un pregiudizio economico, fondandosi la progressione di carriera sull’anzianità e non sulle funzioni assegnate.
Quanto alle associazioni sindacali, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 9/2015 e la Adunanza plenaria n. 4/2019: la legittimazione sussiste solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all’intera categoria, non per singoli iscritti o questioni che dividano la categoria. Nella specie manca ogni allegazione probatoria, e le associazioni non possono agire per il mero ripristino della legalità. L’incarico è stato conferito nel rispetto del limite dell’otto per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, e resta incontestata la mancanza della specifica professionalità nei ruoli interni, con conseguente insussistenza di un nocumento alle aspettative di carriera dei rappresentati.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire del dirigente e carenza di legittimazione attiva delle associazioni sindacali. Le spese di lite sono compensate in ragione della specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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