Payback dispositivi medici 2015-2018: cessazione, improcedibilità e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 427 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la sopravvenuta disciplina dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, come convertito, produce effetti processuali distinti in ragione dello stato degli atti. Ove le Regioni o Province autonome accertino, con provvedimento comunicato alla segreteria del TAR, l’avvenuto versamento della quota ridotta del 25 per cento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Ove manchi l’accertamento formale, ma la parte dia prova del tempestivo e corretto pagamento del medesimo importo, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I motivi aggiunti avverso i decreti regionali applicativi del ripiano sono inammissibili per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario. I profili di illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 8 d.l. n. 34/2023 restano improcedibili, poiché l’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025 riconduce i versamenti ivi eseguiti al nuovo regime.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugna innanzi al TAR Lazio il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, che certifica il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali, nonché l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, con cui sono stati fissati i tetti regionali nella misura del 4,4 per cento.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugna i provvedimenti con cui diciannove Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano ex art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, quantificando gli importi dovuti. Nel corso del giudizio interviene l’art. 7 d.l. n. 95/2025, come convertito, che prevede il versamento della quota ridotta del 25 per cento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio procede in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm., richiamando i precedenti della stessa Sezione Terza Quater formatisi all’esito delle pronunce della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024. Su tali basi ricostruisce gli esiti differenziati della sopravvenienza normativa.
Quanto alle Regioni Marche, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, che hanno depositato memoria, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere. L’art. 7 d.l. n. 95/2025 ricollega all’accertamento regionale del versamento della quota del 25 per cento la cessazione ex lege con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese.
Diversa è l’ipotesi in cui difetti la declaratoria formale o il deposito del decreto regionale di accertamento, ma la ricorrente abbia documentato il pagamento tempestivo e corretto. In tal caso il ricorso è improcedibile in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, nei soli limiti delle Regioni per le quali la prova risulti in atti.
Per le restanti Amministrazioni il ricorso va respinto nel merito, sulla scorta dei precedenti della Sezione, che hanno ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore.
I motivi aggiunti avverso i decreti regionali applicativi sono invece inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato ex art. 11 cod. proc. amm. Improcedibili, infine, i motivi aggiunti che censurano l’art. 8 d.l. n. 34/2023, poiché l’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025 riconduce i versamenti eseguiti al nuovo regime, riconoscendo a credito l’eccedenza rispetto alla quota del 25 per cento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.