Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docente (TAR Lazio n. 428 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. 30/1997, fra la notifica della sentenza e quella del ricorso. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La nomina non comporta alcun compenso quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

Il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e alla rifusione delle spese.

La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 24 luglio 2024. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha adito il TAR con ricorso notificato e depositato il 18 aprile 2025, limitando la domanda alla mancata attivazione della carta e non anche al pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza era stata notificata, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, presso la sede reale dell’Amministrazione. Fra quella notifica e la notificazione del ricorso introduttivo era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni.

Nel merito, la Corte ha rilevato che la mancata esecuzione della sentenza non era controversa fra le parti. Su questa premessa ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, attivando in favore della ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero dalla notificazione se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, il Tribunale ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente per materia. L’ausiliario, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari.

Il Collegio ha escluso qualsiasi compenso per l’attività del Commissario, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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