Piano casa, completezza dell’istanza e niente silenzio-assenso (TAR Puglia n. 763 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di permesso di costruire presentata ai sensi della disciplina speciale del piano casa regionale è completa in ogni suo elemento solo quando consenta all’amministrazione procedente di svolgere gli accertamenti necessari al passaggio dalla fase di iniziativa a quella istruttoria, ossia quando il progetto contenga tutti gli elementi essenziali per superare il vaglio di ammissibilità tipico di tale fase. Non è completa l’istanza che, ritenuta non conforme a una normativa di settore, abbia imposto una modifica progettuale significativa nei suoi aspetti essenziali, con richieste di integrazione idonee ad alterare il contenuto del progetto originario. L’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce parametro interpretativo della nozione, ma trova applicazione al rilascio dei soli titoli edilizi ordinari. L’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza di titolo speciale non integra silenzio-assenso, ma semmai un’ipotesi di silenzio inadempimento.

Il Fatto

La società ricorrente presentava in via telematica, il 10 dicembre 2021, istanza di permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso e incremento volumetrico, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale Puglia n. 14/2009. L’amministrazione comunale avviava il procedimento e notificava un primo avviso di diniego, seguito dalle controdeduzioni della società e dalla trasmissione di un nuovo progetto, quindi da un secondo avviso di diniego e da ulteriori integrazioni documentali.

Con nota del 3 maggio 2023 il dirigente competente opponeva il diniego definitivo. Il provvedimento richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023, che aveva espunto dall’ordinamento l’ultima proroga del termine, riportando la scadenza al 31 dicembre 2021, e rilevava che a quella data l’istanza era priva dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, della relazione sugli standard e dell’attestato di sostenibilità ambientale. La società impugnava il diniego davanti al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nel significato da attribuire alla locuzione “istanza completa in ogni suo elemento”, richiamando l’art. 7 della legge regionale n. 14/2009 e l’art. 5 della legge regionale n. 51/2017, norma di interpretazione autentica. La completezza va rapportata al tipo di procedimento avviato e al programma edilizio concretamente intrapreso.

L’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 offre un parametro interpretativo, perché individua gli elaborati e le attestazioni che corredano la domanda di titolo ordinario. Tuttavia, poiché la disciplina regionale è qualificata come straordinaria e temporanea e consente benefici in deroga alla pianificazione locale, l’ente deve essere posto nelle condizioni di verificare l’ammissibilità al beneficio e di determinare gli oneri urbanistici correlati.

Da qui la conseguenza: non è completa la domanda che abbia imposto una modifica progettuale significativa nei suoi aspetti essenziali, con integrazioni atte ad alterare il contenuto del progetto originario. Nel caso concreto il progetto era stato modificato più volte e in ogni caso avviato con documentazione mancante.

Il Collegio ritiene infondata la censura sulla violazione dei tempi dell’azione amministrativa: i riscontri e le richieste di integrazione si sono succeduti entro i termini dell’art. 20, commi 3 e 7, del d.P.R. n. 380/2001. Non trova applicazione il silenzio-assenso, perché l’inerzia sul titolo speciale non genera silenzio significativo; richiama sul punto T.A.R. Campania, sez. VIII, 27 maggio 2021, n. 3549.

La completezza, infine, va valutata secondo un criterio di ragionevolezza e dal punto di vista dell’amministrazione, non della parte privata. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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