Criteri di valutazione generici e annullamento integrale della selezione pubblica (TAR Lazio n. 406 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico espresso dalla commissione di concorso esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la motivazione, ma solo a condizione che sia stato preceduto dalla fissazione di criteri di massima e di parametri cui raccordare il punteggio assegnato. In mancanza di tale predeterminazione, il giudizio resta oscuro e indecifrabile e la valutazione è illegittima. Il criterio che richiede la valutazione delle adeguate attitudini, intese come caratteristiche personali, relazionali e motivazionali, è illegittimo ove il bando non ne precisi i parametri e la commissione non li declini, non essendo desumibile su base curriculare. Il vizio che investe l’intera attività valutativa travolge tutti gli atti della procedura e impedisce la conservazione parziale o il riesame della sola posizione del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una procedura selettiva indetta per il conferimento di incarichi di elevata qualificazione professionale, nel profilo di esperto giuridico-legale, collocandosi in posizione non utile. Egli ha impugnato gli atti di approvazione degli esiti e i verbali di valutazione, contestando l’attribuzione dei punteggi per la formazione e per le esperienze, l’uso del criterio delle adeguate attitudini e l’ammissione di taluni candidati privi dei requisiti. In via principale ha chiesto il riesame della propria posizione e il riconoscimento della qualità di vincitore; in via subordinata l’annullamento della procedura, nei limiti dell’interesse dedotto.

Si sono costituiti l’amministrazione resistente e i controinteressati, eccependo l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà delle censure rispetto alle domande formulate e sostenendo l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto le eccezioni di inammissibilità. La ricorrente ha chiesto, sia pure in estremo subordine, l’annullamento della procedura; la precisazione che ciò avvenga in parte qua è coerente con il perimetro dell’interesse tutelabile, circoscritto al profilo per il quale ha partecipato. Il rapporto tra domanda principale e subordinata non incide sui presupposti di decidibilità nel merito.

Nel merito il ricorso è fondato. Il bando non ha precisato i criteri di valutazione del parametro delle adeguate attitudini, rimasti affidati alla discrezionalità della commissione. Questa ha rinunciato a declinarli, come si desume dal verbale di riunione n. 1 del 13 gennaio 2025 e dalla scheda allegata, che replica la formulazione della legge di gara senza integrarla.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il voto numerico contiene in sé la motivazione e assicura chiarezza e graduazione delle valutazioni, ma diviene insufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale quando non sia stato preceduto dalla fissazione di criteri di massima e di parametri cui raccordare il punteggio assegnato (TAR Lazio, III-ter, 21.11.2025, n. 20814).

Nel caso concreto non è dato comprendere quali siano le attitudini richieste e oggetto di valutazione. Le sole indicazioni desumibili dall’allegato all’avviso, relativamente alla propensione alle relazioni interpersonali e all’attitudine al problem solving, non colmano la lacuna: la seconda è oggetto di valutazione nel colloquio, mentre per il resto nulla indica l’oggetto precipuo delle valutazioni compiute. Il procedimento logico-valutativo rimane oscuro.

Il Tribunale esclude che una valutazione riguardante profili di espressione della personalità individuale possa avvenire su base curriculare, mancando parametri di riscontrabilità preventivamente individuati. Non supera il vizio la ristrettezza della forbice dei punteggi attribuiti, che anzi pone in questione l’idoneità del criterio a fungere da selettore.

Il vizio non riguarda la singola valutazione, ma l’intera attività valutativa della commissione, che non può essere conservata neppure in parte. Sarebbe inimmaginabile assegnare alla ricorrente un punteggio sulla base di criteri declinati diversamente rispetto agli altri candidati. Il ricorso è quindi accolto con annullamento integrale degli atti impugnati, in accoglimento della domanda subordinata e con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione e dei controinteressati costituitisi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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