L’abuso edilizio su arenile si valuta in modo unitario e non atomistico (TAR Lazio n. 789 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di interventi edilizi abusivi realizzati sulla medesima area, la natura e l’entità della trasformazione apportata al territorio vanno valutate in termini unitari e non atomistici, poiché il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio. La nozione di pertinenza in campo urbanistico-edilizio è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità, privi di autonoma destinazione funzionale e non generatori di nuovo volume: non è pertanto invocabile a fronte di strutture stabilmente ancorate al suolo e idonee a creare volumetria aggiuntiva durevole. La natura precaria dell’opera va accertata con criterio funzionale e non meramente strutturale, con la conseguenza che la sola amovibilità dei materiali non sottrae al previo permesso di costruire l’intervento che realizzi una stabile trasformazione urbanistica. Ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, l’ordine di demolizione può essere imputato al responsabile dell’abuso su suolo demaniale o, quanto meno, all’utilizzatore del manufatto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare e concessionario di un tratto di litorale in ambito comunale, ha impugnato l’ordinanza con cui l’ente locale ha ordinato la demolizione, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, di alcune opere realizzate sull’arenile in concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo.

L’atto impugnato traeva origine da un accertamento congiunto compiuto dalla Capitaneria di Porto, dall’Agenzia del Demanio, dal Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche e dal Comune sull’area assegnata in concessione. In esito a tale verifica erano state riscontrate difformità rispetto al titolo concessorio, consistenti nella chiusura su tutti i lati dell’area destinata a terrazza, con installazione di teli avvolgibili atti a formare un locale completamente chiuso adibito a sala ristorante, e nella installazione di strutture ombreggianti in legno lamellare stabilmente ancorate al suolo e collegate all’impianto di illuminazione. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che l’architrave logico delle censure — secondo cui, in caso di più abusi stigmatizzati nella medesima ordinanza, sarebbe possibile una considerazione distinta e isolata di ciascuno di essi — è contraddetto dall’orientamento consolidato. Quando vi sono una pluralità di interventi edilizi sulla stessa area, la valutazione degli abusi presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite. Il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio non deriva da ciascun intervento singolarmente considerato, ma dai lavori complessivamente intesi nel loro contestuale impatto edilizio. Tale rilievo è già sufficiente a corroborare la legittimità della misura demolitoria.

Passando allo scrutinio delle singole censure, il Tribunale esclude che le opere di chiusura della terrazza possano qualificarsi come pertinenze. In campo urbanistico-edilizio la nozione di pertinenza ha significato più ristretto rispetto alla definizione civilistica dell’art. 817 cod. civ.: sono configurabili come tali solo le opere prive di autonoma destinazione, che esauriscono il loro uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale e non incidono sul carico urbanistico. Nella specie, le strutture fuoriescono da tale ambito per i materiali durevoli impiegati, le dimensioni, le caratteristiche costruttive, la stabile incorporazione al suolo e la volumetria aggiuntiva creata in modo permanente.

Le medesime conclusioni valgono per l’asserita riconducibilità delle strutture ombreggianti all’edilizia libera. L’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 annovera tra gli interventi esenti le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali, ove i gazebo si atteggino quale struttura leggera per materiali, struttura costruttiva e ancoraggio non stabile; e, alla lettera b-ter), le opere di protezione dal sole la cui struttura principale sia costituita da tende, ove il telo sia leggero, amovibile e privo di ancoraggi fissi. Nessuna delle due norme era invocabile, poiché le strutture sono collocate all’interno di un manufatto pesante, stabilmente ancorato al suolo e collegato all’impianto elettrico.

Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui l’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 assoggetta a permesso di costruire anche le attività che comportano una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo a un impiego diverso. Si configura nuova costruzione ogni intervento che produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio: nella specie la terrazza all’aperto è stata trasformata in un luogo totalmente chiuso adibito alla ristorazione.

Infine, la natura precaria dell’opera va accertata con criterio funzionale e non meramente strutturale, avuto riguardo alle ragioni per cui è realizzata: l’esecuzione di opere volte al soddisfacimento di esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie, anche ove realizzate con materiali amovibili. Quanto al secondo motivo, la concessione in sanatoria del 2008 ha avuto ad oggetto la realizzazione di una terrazza, senza alcuna traccia di strutture volte alla sua chiusura: la trasformazione è cronologicamente successiva e correttamente imputata al ricorrente, quale responsabile degli abusi su suolo demaniale ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 o quanto meno quale utilizzatore. Il ricorso è pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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