Stabilizzazione illegittima di dirigente di ricerca: esclusa la colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 216 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente alla stabilizzazione illegittima di un dipendente pubblico, la colpa grave non è configurabile quando l’illecito si colloca in un quadro normativo oggettivamente ambiguo, in cui la stessa amministrazione di appartenenza e gli organi di controllo hanno adottato letture difformi sulla natura dirigenziale del profilo professionale coinvolto. La circostanza che la scelta di procedere alla stabilizzazione sia stata il frutto di un articolato iter amministrativo, con il coinvolgimento degli organi centrali dell’ente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, esclude il requisito della gravità della colpa, pur non escludendo in astratto la colpa. L’azione di responsabilità, quanto al profilo dell’elemento psicologico, richiede la dimostrazione di una colpa qualificata, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell’atto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla stipula, nel gennaio 2010, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra un ente pubblico di ricerca e un dipendente inquadrato nel profilo di dirigente di ricerca di primo livello. Il rapporto era stato instaurato per effetto di una procedura di stabilizzazione riservata al personale non dirigenziale, con unico candidato.
A distanza di anni, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello adita dal dipendente dichiarava la nullità del contratto, per violazione delle norme imperative sull’accesso ai pubblici impieghi, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura contabile. La Procura regionale citava dunque in giudizio i due dirigenti che, in epoche diverse, avevano concorso alla vicenda, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni corrisposte dal febbraio 2010 al passaggio in giudicato della sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione di prescrizione formulata da uno dei convenuti. Richiamato l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, la Corte esclude che ricorra l’occultamento doloso del danno, non contestato dalla stessa Procura. Il dies a quo non va individuato nella sentenza dichiarativa della nullità, che ha natura meramente ricognitiva di una nullità esistente ab initio, bensì nei singoli pagamenti effettuati in forza del contratto nullo.
Ne deriva che tutti i pagamenti anteriori al 27.7.2018, oltre il quinquennio dalla notifica dell’invito a dedurre, risultano prescritti nei confronti del convenuto che ha eccepito la prescrizione. Il Collegio ritiene irrilevante la scissione temporale della notifica per notificante e notificato, giacché la diffida e messa in mora ben poteva essere effettuata con mezzi ordinari, con conseguente riferimento alla data di effettiva ricezione.
Nel merito, la domanda è rigettata per difetto dell’elemento psicologico. La Corte valorizza il quadro normativo di riferimento, l’art. 15 del CCNL degli enti di ricerca, che riconduce i profili di ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca a un unico organico articolato in tre livelli. Su tale base, le direttive ministeriali e la circolare della Funzione pubblica avevano ricondotto il personale di ricerca al comma 520 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, distinto dal personale amministrativo non dirigenziale di cui al comma 519.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa e di legittimità sulla distinzione tra progressioni verticali e scorrimenti orizzontali nell’ambito della medesima area funzionale, nonché la deliberazione della Sezione centrale del controllo di legittimità, che aveva distinto le figure dei ricercatori dalla dirigenza amministrativa. La stessa Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione finanziaria dell’ente, aveva esaminato la stabilizzazione di personale del profilo primo livello senza muovere rilievi.
Tali elementi, debitamente contestualizzati, creano un evidente dubbio interpretativo sulla disciplina applicabile. La scelta di procedere alla stabilizzazione è stata frutto di un articolato iter amministrativo, con il coinvolgimento degli organi centrali e della Funzione pubblica. Non viene in rilievo l’esistenza di una colpa in astratto, ma la sua gravità, quale grado minimo richiesto dalla legge. L’ambiguità di fondo non consente di identificare la colpa grave, intesa dalla giurisprudenza contabile come sprezzante trascuratezza dei doveri. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
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