Revoca del porto di fucile legittima per custodia promiscua e non sicura (TAR Lazio n. 618 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi la licenza costituisce una deroga al normale divieto di portare armi e non integra un diritto del richiedente, ma postula una valutazione di affidabilità rimessa al potere discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza. Il diniego o la revoca della licenza di porto d’armi non richiedono un oggettivo e accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente, secondo una valutazione prognostica sindacabile nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale, che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è più stringente di quello del giudice penale e può fondarsi su situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta, o su singoli episodi anche privi di rilevanza penale. Ne consegue che la motivazione dei provvedimenti in materia di armi è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura gli ha revocato il porto di fucile per uso caccia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’amministrazione resistente si è costituita con comparsa di mero stile. La Sezione ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere, sostenendo che armi e munizioni sarebbero regolarmente denunciate e custodite in un armadietto blindato chiuso con due lucchetti, con chiavi non accessibili a terzi, e invocando il proprio stato di incensuratezza. Lamenta inoltre il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla natura della licenza di porto d’armi, qualificata come deroga al normale divieto e non come diritto. Da ciò deriva che il giudizio di affidabilità è più stringente di quello del giudice penale e che la revoca non esige un abuso accertato, bastando una valutazione prognostica di non affidamento.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che i poteri dell’autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. I provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati con il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità, potendo rilevare singoli episodi anche privi di rilevanza penale.
Nel caso concreto il provvedimento si fonda sugli esiti di un controllo che ha accertato la detenzione promiscua delle armi in un armadio di ferro con le chiavi dei lucchetti posizionate sopra lo stesso, la collocazione dell’armadio accanto a una porta d’ingresso aperta e incustodita, la presenza sul pianerottolo di un appartamento adibito ad attività di parrucchiere e l’assenza della documentazione attestante la proprietà di armi storiche, oltre al rinvenimento di ulteriore munizionamento in un garage.
Il ricorrente si è limitato ad asserire l’adeguata custodia, tentando di avvalorarla con una relazione tecnica di parte. Il Collegio esclude che tale relazione possa smentire gli atti di Polizia Giudiziaria, che fanno prova fino a querela di falso, sia perché il sopralluogo è successivo e lo stato dei luoghi può essere mutato, sia perché contiene considerazioni arbitrarie. Il ricorso è pertanto infondato e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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