Accesso agli atti negato per controllo generalizzato sulla gestione del personale militare (TAR Marche n. 280 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti amministrativi è legittimo quando l’istanza, per ampiezza e indeterminatezza dell’oggetto, è preordinata a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione e costringe quest’ultima a un’attività di elaborazione di dati alla quale nessuna norma la obbliga. In materia di personale militare opera il limite del combinato disposto dell’art. 24, comma 6, lett. c), legge n. 241/1990 e dell’art. 1049, comma 1, lett. f), e comma 2, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, che esclude l’ostensibilità degli atti concernenti l’organizzazione, il funzionamento dei servizi e le consistenze organiche dell’Arma dei Carabinieri. La richiesta di accesso deve indicare con precisione i documenti e non può essere formulata in modo da imporre alla pubblica amministrazione ricerche ed elaborazioni eccedenti i compiti istituzionali. L’eventuale anonimizzazione dei nominativi non sana il vizio quando la richiesta investe la programmazione complessiva dei movimenti e le situazioni organiche dei reparti.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, presentava il 28 ottobre 2025 una istanza di accesso agli atti per ottenere l’indicazione di tutti i movimenti del personale con grado di carabiniere, appuntato e sovrintendente relativi agli anni 2024 e 2025, con dettaglio delle sedi di ingresso e di uscita e delle situazioni organiche dei reparti interessati.
L’istanza era preordinata a dimostrare l’illegittimità del provvedimento di trasferimento d’autorità che aveva destinato il ricorrente alla centrale operativa di Urbino, oggetto di autonomo ricorso. Il Comando Carabinieri Marche rigettava la richiesta con nota del 17 novembre 2025, rilevando il carattere perlustrativo dell’accesso e l’esistenza del limite in materia di personale militare. Il Ministero della Difesa si costituiva formalmente. La causa era discussa in camera di consiglio l’11 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una qualificazione oggettiva dell’istanza. La richiesta, per come formulata, investe tutti i movimenti di tre distinte qualifiche di personale nell’arco di un biennio e sull’intero territorio provinciale, con indicazione delle variazioni organiche di ciascun reparto. Ne discende che l’accesso è diretto a controllare in via generalizzata l’operato dell’Amministrazione nella gestione del personale, esito che il ricorrente stesso riconosce quando afferma di voler dimostrare la illegalità del trasferimento subito.
La Corte ribadisce che l’istanza di accesso deve contenere l’indicazione precisa dei documenti richiesti e non può imporre alla pubblica amministrazione un’attività di ricerca ed elaborazione dati non prevista da alcuna norma. Il richiamo è ai precedenti dello stesso TAR Marche, sez. I, 1° giugno 2023, n. 336 e sez. I, 17 luglio 2020, n. 458, dai quali si trae il principio della inammissibilità delle richieste perlustrative che aggravino l’attività amministrativa.
Su un secondo e autonomo piano, il Collegio esamina il profilo sostanziale del limite. Il diniego è immune da censure in forza del combinato disposto dell’art. 24, comma 6, lett. c), legge n. 241/1990 e dell’art. 1049, comma 1, lett. f), e comma 2, lett. b), d.P.R. n. 90/2010. La norma regolamentare, emanata in attuazione della riserva di legge, sancisce la non ostensibilità degli atti e documenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia e la struttura ordinativa e le dotazioni organiche di personale dell’Arma.
Il Collegio condivide l’orientamento già espresso dal TAR Basilicata, 8 luglio 2014, n. 443, ripreso dal TAR Emilia Romagna, Parma, 27 marzo 2017, n. 115. L’esibizione delle tabelle organiche e dei dati sui trasferimenti rivelerebbe le misure organizzative adottate per il contrasto alla criminalità e, se incrociata con le carenze di copertura, svelerebbe in modo sistematico situazioni di criticità nella tutela dell’ordine pubblico. L’argomento della facilità tecnologica di reperimento dei dati non incide sul limite di non ostensibilità, che opera in ragione del contenuto degli atti e non della difficoltà materiale della ricerca.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della costituzione solo formale del Ministero.
Nota della Redazione
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