Motivazione assertiva della C.M.O. e nesso eziologico dell’infermità da causa di servizio (Cons. Stato n. 5418 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Commissione medica ospedaliera che nega la dipendenza dell’infermità da causa di servizio è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della sufficienza e della logicità della motivazione. Non si ravvisa eccesso di sindacato giurisdizionale quando il giudice si limiti a rilevare la stringatezza e il carattere assertivo della motivazione, senza formulare una propria valutazione alternativa sull’eziologia dell’infermità. È viziato il parere che ometta di considerare se l’evento traumatico subito in servizio possa avere agito come causa o concausa efficiente della patologia, in assenza di evidenza della sua preesistenza.

Il Fatto

Un assistente capo della Polizia penitenziaria, in servizio presso una casa circondariale, il 22 agosto 2015 veniva aggredito da un detenuto, riportando un trauma contusivo alla clavicola e alla regione fronto-malare e un trauma cranico commotivo. Sottoposto a visita, la Commissione medica ospedaliera riscontrava la persistenza di un disturbo d’ansia in trattamento farmacologico. Con verbale del 1° settembre 2017 il lavoratore veniva dichiarato permanentemente inidoneo e dispensato dal servizio per infermità.

Con istanza del 21 maggio 2016 l’interessato aveva chiesto il riconoscimento dell’infermità da causa di servizio. La C.M.O., nell’adunanza del 9 maggio 2018, riconosceva la dipendenza dal servizio solo per il trauma cranico pregresso, escludendola per il disturbo ansioso, affermando l’assenza di documentate situazioni conflittuali di servizio idonee a favorirne lo sviluppo. Su tale base il Ministero, con decreto del 6 settembre 2018, respingeva in parte la domanda, rilevandone anche la tardività. Il TAR Lazio, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando gli atti impugnati. Il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame, che faceva leva sulla natura ampiamente discrezionale delle valutazioni espresse dalla Commissione medica ospedaliera in punto di dipendenza dell’infermità da causa di servizio. La Sezione ricorda come il giudice amministrativo non possa sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente, ma possa e debba verificarne la tenuta argomentativa.

Nel caso di specie il parere originario della C.M.O. è motivato in maniera sostanzialmente assertiva quanto alla non riconducibilità del disturbo ansioso all’aggressione subita in servizio. Il TAR non ha formulato una propria valutazione alternativa sull’eziologia dell’infermità: si è limitato a rilevare la stringatezza della motivazione, indicativa dell’assenza di un solido supporto al parere negativo. Per questa ragione non si ravvisa il dedotto eccesso di sindacato giurisdizionale.

A conferma di ciò la Corte valorizza un dato successivo: la stessa C.M.O., chiamata a rinnovare la propria valutazione in esecuzione della sentenza di primo grado, si è espressa nel senso della possibilità di un nesso eziologico tra l’aggressione subita in servizio e il disturbo d’ansia manifestatosi subito dopo. Il Ministero, osserva la Sezione, ben avrebbe potuto prenderne atto.

La sentenza affronta anche un profilo processuale. La Sezione dà atto della prospettabile improcedibilità dell’appello, legata alla condotta processuale non chiaramente intellegibile della difesa erariale nonostante le sollecitazioni del Collegio. Nel merito, tuttavia, l’appello è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’appellato, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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