Accesso agli atti: inammissibile il ricorso contro un silenzio-rigetto inesistente (TAR Marche n. 281 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-rigetto dell’amministrazione è inammissibile quando risulti che, alla data di proposizione del ricorso, il procedimento si era già concluso con un provvedimento espresso di diniego. La circostanza che l’interessato neghi di aver ricevuto il diniego non esclude la sua esistenza, ove l’amministrazione provi di averlo tempestivamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa istanza di accesso. L’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 impone che i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione siano improntati ai principi di collaborazione e buona fede, con la conseguenza che l’inerzia non può essere invocata quando l’istanza contenga un indirizzo ordinario, non certificato, idoneo a creare problemi di ricezione. Il ricorso per motivi aggiunti che non contesti le ragioni del diniego espresso è infondato.
Il Fatto
Il ricorrente, difeso in proprio, presentava in data 11/8/2025 un’istanza di accesso agli atti al Comando Provinciale Carabinieri, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinaria. Ritenedo l’amministrazione inerte, proponeva in data 23/9/2025 ricorso amministrativo alla Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, successivamente, ricorso giurisdizionale ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il preteso silenzio-rigetto.
Nelle more interveniva il provvedimento 17/11/2025 n. 3.44, con cui la Commissione dichiarava irricevibile il ricorso amministrativo. Tale provvedimento era impugnato con motivi aggiunti, con cui il ricorrente ribadiva di non aver mai ricevuto copia del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso introduttivo è inammissibile perché rivolto contro un provvedimento inesistente: il silenzio-rigetto che, secondo il ricorrente, si sarebbe formato decorsi trenta giorni dall’11/8/2025. L’amministrazione ha depositato copia del provvedimento 12/8/2025 prot. n. 13/31-1, con cui l’accesso veniva formalmente negato ai sensi dell’art. 1049 del d.P.R. n. 90/2010.
Il fatto che il ricorrente neghi di aver ricevuto il diniego non esclude che, alla data di proposizione del ricorso, il procedimento si fosse concluso con un provvedimento espresso, tempestivamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza, ancorché non certificato. Il Collegio osserva che non si comprende per quale ragione il ricorrente abbia indicato un indirizzo mail ordinario, invece che PEC, se ciò poteva creare problemi di ricezione.
Il diniego del 12/8/2025 è stato comunque portato a conoscenza del ricorrente mediante il deposito in giudizio del 14/1/2026 e non è stato oggetto di successiva rituale impugnazione. Il ricorso per motivi aggiunti, redatto in data 11/1/2026, si rivolge esclusivamente contro il provvedimento della Commissione, ribadendo la mancata ricezione del diniego e, implicitamente, ignorandone il contenuto: le ragioni del diniego non vengono formalmente contestate.
Ne deriva l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, poiché la Commissione ha correttamente escluso l’ingiustificata inerzia, accertando l’esistenza del diniego e la sua trasmissione all’indirizzo indicato. L’amministrazione è stata quindi diligente, utilizzando gli strumenti comunicativi resi disponibili dall’interessato. Le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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