Divieto retroattività delibere rialzo aliquote IMU in dissesto (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 261 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le delibere comunali di rialzo delle aliquote impositive, adottate a seguito della dichiarazione di dissesto, non hanno efficacia retroattiva. L’irretroattività degli atti impositivi costituisce principio generale, derogabile solo da espressa previsione di legge, e opera anche per le delibere legittimamente approvate nel termine di legge, le quali esplicano i propri effetti per il solo anno di emanazione. La mancanza di una deroga normativa espressa impedisce di ritenere l’efficacia retroattiva connaturata alla tipologia o alla natura della disposizione. La regola risponde alle esigenze di certezza dell’imposizione e di tutela dell’affidamento del contribuente ed è conforme al criterio della capacità contributiva, che va correlato all’attualità della manifestazione di ricchezza.

Il Fatto

Il sindaco di un Comune siciliano ha avanzato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il quesito verte sulla possibilità che le tariffe delle imposte comunali, deliberate a seguito del dissesto dell’ente, abbiano effetto retroattivo e siano applicate dalla data dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ovvero decorrano per cinque anni dall’anno d’imposta successivo con opportuna modifica della delibera consiliare.

La questione riguarda, in particolare, la decorrenza temporale delle delibere di rialzo delle aliquote e la possibilità di estenderne gli effetti a periodi d’imposta precedenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica preliminarmente i requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, la richiesta è ammissibile perché presentata dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL. Sotto il secondo profilo, la Corte richiama l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che circoscrive la funzione consultiva alla materia della contabilità pubblica.

La Corte ribadisce che la funzione consultiva non può tradursi in una consulenza generale, né risolversi in una surrettizia modalità di coamministrazione. Il quesito deve presentare carattere di generalità e astrattezza e non può riguardare fatti gestionali specifici né atti già adottati o da adottare.

Nel caso di specie, la richiesta è dichiarata oggettivamente inammissibile, perché il quesito è specifico e non generale. La Corte osserva che il Comune ha già sottoposto la questione ai propri organi consultivi e che la risposta dell’avvocatura comunale è la più corretta.

Sul merito, la Sezione afferma che l’efficacia delle deliberazioni segue il principio generale della irretroattività degli atti impositivi, applicabile in mancanza di espressa deroga di legge. Le delibere di rialzo delle aliquote in caso di dissesto, pur legittimamente emesse nel termine di legge, esplicano i propri effetti solo per l’anno di emanazione. La norma non prevede alcuna efficacia retroattiva, che non può ritenersi connaturata alla natura della disposizione. L’irretroattività della norma impositiva sfavorevole al contribuente risponde a certezza dell’imposizione e tutela dell’affidamento ed è conforme al criterio della capacità contributiva, da correlare all’attualità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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