Controllo Corte dei conti sulla gestione di Invitalia per il 2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 145 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle società a partecipazione pubblica verifica la correttezza del trattamento contabile delle poste atipiche, in particolare delle partecipazioni acquisite con contributi pubblici. Quando la titolarità formale delle azioni non si accompagna agli effetti economici tipici dell’equity né ai poteri di disposizione, la società può adottare una specifica accounting policy che esclude tali partecipazioni dall’applicazione dei principi contabili internazionali che disciplinano gli strumenti rappresentativi di capitale. La Corte segnala che tale esclusione non è neutra sul piano gestionale e invita la società, gli organi di controllo interno e l’azionista a valutare la specificità di ciascuna operazione e a individuare il corretto trattamento contabile, anche in considerazione dei riflessi sulla contabilità pubblica e del rischio di una rappresentazione non fedele del patrimonio.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti esercita il controllo sulla gestione finanziaria di Invitalia per l’esercizio 2023 e riferisce alle Presidenze delle due Camere ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958. L’Agenzia è società del Ministero dell’economia e delle finanze, azionista unico, e opera come società in house e centrale di committenza.
Nel periodo esaminato l’Ente è impegnato su più fronti: la gestione delle risorse del PNRR, l’attuazione delle misure agevolative, il sostegno al sistema produttivo. Su quest’ultimo versante assumono rilievo le operazioni realizzate con contributi pubblici, dal salvataggio della banca del Mezzogiorno al sostegno del comparto siderurgico, fino alle partecipazioni biotecnologiche.
La Motivazione della Corte
Il punto centrale del referto è il trattamento contabile delle partecipazioni acquisite con contributi pubblici. L’Agenzia applica una accounting policy specifica per le quote acquistate in esecuzione di disposizioni normative e con risorse pubbliche, ritenendo che tali strumenti, pur presentando le caratteristiche dell’equity, non attribuiscano gli effetti economici tipici (dividendi, svalutazioni) né il potere di disporre delle azioni.
La Corte ricostruisce il quadro contabile e rileva che tale impostazione esclude le partecipazioni dall’applicazione dei principi internazionali che regolano gli strumenti di capitale. Da qui l’invito alla società, agli organi di controllo e all’azionista a valutare la specificità di ciascuna operazione e a individuare il trattamento corretto.
Sul piano delle risorse pubbliche, il referto censimento le operazioni più rilevanti. Il contributo in conto capitale assegnato dal Mef è stato impiegato per l’acquisizione della banca del Mezzogiorno e per il finanziamento soci alle acciaierie, con iscrizione del contributo alla voce “Altre passività” e conseguente esclusione della banca dal perimetro di consolidamento.
Quanto alle partecipazioni, la Corte dà conto dell’azzeramento del valore delle quote nel comparto siderurgico a seguito dell’amministrazione straordinaria e dello stato di insolvenza dichiarato dal tribunale, della svalutazione delle quote biotecnologiche e dell’impatto sul conto economico per la quota eccedente le risorse assegnate.
Sul versante del PNRR, la Sezione ricostruisce il ruolo dell’Agenzia come soggetto attuatore, realizzatore e gestore, il monitoraggio delle risorse trasferite e i progetti ancora in esecuzione. La Corte registra infine il decremento dei fondi per rischi e oneri, riconducibile agli utilizzi per le perdite di una controllata e agli effetti di una sentenza sfavorevole.
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Nota della Redazione
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