Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 2484 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando. All’accertata inottemperanza conseguono l’ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sull’importo riconosciuto dal titolo esecutivo per ogni giorno di ulteriore ritardo. Il compenso del commissario è escluso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Una docente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con riferimento a due anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di euro 1.000,00.

La sentenza, notificata all’Amministrazione nel marzo 2024 e divenuta definitiva come attestato dalla cancelleria, non era stata eseguita. La ricorrente ha quindi agito per la dichiarazione di inottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la rifusione delle spese con distrazione. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato quando l’Amministrazione resti inerte.

Nel caso concreto sussistono tutti i presupposti: il titolo giudiziale è definitivo, è stato ritualmente notificato e, alla data di proposizione del ricorso, era già decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza alcuna esecuzione da parte del Ministero.

Non risultando integrale adempimento, è stata riconosciuta la configurabilità dell’inottemperanza ed è stato ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza, mediante l’attribuzione della Carta elettronica e l’accreditamento del beneficio, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione.

Per l’ipotesi di persistente inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione ma estensibile alle altre condanne pecuniarie.

È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015. L’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative: la misura non produce quindi un effetto manifestamente iniquo. La penalità è pari agli interessi legali sull’importo riconosciuto, per ogni giorno di ritardo, dalla notificazione fino all’effettiva esecuzione. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 500,00 con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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