Carta del Docente, esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2390 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sono stati espletati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione, primo fra tutti il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine determinato, nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e condanna la debitrice al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il compenso del Commissario è escluso in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento, a titolo di bonus Carta del Docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, della somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, svolto alle dipendenze del medesimo Ministero. L’Amministrazione resistente, costituitasi con atto di mera forma, non aveva dato attuazione al provvedimento.
Parte ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e la condanna al pagamento di penalità di mora in caso di ritardo ulteriore. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento. La sentenza posta a fondamento dell’azione è passata in giudicato, come da attestazione in atti. Sono inoltre espletati gli adempimenti che condizionano la proponibilità dell’ottemperanza: la sentenza è stata notificata presso la sede dell’Amministrazione e il ricorso in ottemperanza è stato notificato successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La domanda è pertanto accolta. Il Tribunale ordina all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al provvedimento attraverso il pagamento delle somme indicate, con gli accessori computati ai sensi di legge, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’Amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea a consentire il pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Assume rilievo quale dies a quo il giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in mancanza, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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