Corsi di formazione premiali sono obbligazioni esecutive vincolanti (TAR Sicilia n. 2162 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di affidamento di un appalto pubblico, le prestazioni accessorie offerte dall’operatore economico per ottenere un punteggio premiale nell’offerta tecnica non costituiscono mere enunciazioni valutative, ma si traducono in obbligazioni esecutive vincolanti, non potendo essere obliterate nella fase di esecuzione del contratto. L’offerta rappresenta proposta contrattuale irrevocabile e incondizionata, dovendosi garantire piena sovrapposizione tra le prestazioni valutate dalla stazione appaltante e gli obblighi discendenti dall’aggiudicazione. Ciò posto, la sottostima dei costi diretti e indiretti dichiarata in sede di giustificativi non determina di per sé l’incongruità dell’offerta ove i maggiori oneri, correttamente rideterminati, non siano idonei a erodere l’utile di esercizio dichiarato. Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alle scelte imprenditoriali rimesse all’operatore economico.

Il Fatto

Una società ha impugnato l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di vigilanza armata e controllo accessi ai varchi portuali, relativamente a uno dei lotti messi a gara. La ricorrente si era classificata al secondo posto, con un punteggio inferiore a quello del raggruppamento aggiudicatario.

Il ricorso contestava la mancata esclusione del raggruppamento per offerta incongrua: la sottostima dei costi per i corsi di formazione premiali (pari a mille euro dichiarati a fronte di una stima di oltre centonovantamila euro), la sottostima dei costi della manodopera, l’inattendibilità del piano formativo, la commistione tra offerta tecnica ed economica per l’allegazione dei preventivi dei corsi nella busta tecnica, e, in via subordinata, l’azzeramento dei punti premiali. L’amministrazione resistente e la controinteressata hanno chiesto il rigetto, eccependo l’inammissibilità di alcuni motivi per intrusione nella discrezionalità tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, soprassedendo sull’eccezione in rito. Su un punto centrale il Tribunale non condivide la tesi delle controparti: le attività formative indicate nel disciplinare e offerte per ottenere il punteggio premiale non possono essere considerate come mere valutazioni astratte, prive di vincolo esecutivo. L’offerta di gara è proposta contrattuale vincolante e irrevocabile, e la procedura selettiva impone che vi sia assoluta sovrapposizione tra prestazioni valutate e obbligazioni contrattuali.

Tuttavia, il primo motivo è infondato per ragioni di calcolo. La ricorrente aveva preso a riferimento, per quasi tutti i corsi, il preventivo dell’istituto più oneroso, omettendo quello dell’istituto con costo forfettario giornaliero. Poiché la scelta dell’istituto di formazione rientra nella discrezionalità imprenditoriale insindacabile, la stima dei costi diretti scende a circa quattordicimilacentosessanta euro, molto inferiore ai valori prospettati. La dichiarazione di mille euro in sede di giustificativi non è ex se dirimente, dovendosi verificare se i costi complessivi superino i ricavi generando perdita.

Anche il calcolo dei costi indiretti è eccessivo. Le novantasei ore di formazione, distribuite in ventiquattro giornate, comportano la sostituzione delle sole unità effettivamente impiegate nel turno di servizio (otto guardie giurate e quattro operatori fiduciari), non di tutte le quaranta unità. I costi indiretti ammontano così a circa diciannovemilacinquecento euro. La somma di costi diretti e indiretti rideterminati, pari a circa trentatremilasettantanove euro, non è idonea a scalfire l’utile dichiarato (oltre sessantanovemila euro), non contestato.

Stesse conclusioni valgono per la lamentata sottostima dei costi della manodopera: sommando anche tale importo, la quota di utile non viene raggiunta né superata. Infondati anche gli altri motivi: nessuna inattendibilità del piano formativo né difformità essenziale dell’offerta tecnica. Quanto alla dedotta commistione tra offerta tecnica ed economica, il disciplinare stesso imponeva di allegare i preventivi nella busta tecnica; il listino dei prezzi dei singoli corsi non consente di ricostruire il ribasso offerto. La risposta al quesito, inoltre, prevedeva una mera facoltà di oscuramento, non un obbligo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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