Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 2160 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve al proprio onere probatorio offrendo la prova del fatto costitutivo, ossia l’esistenza di una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Sul convenuto incombe invece la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo l’art. 2697, comma 2, cod. civ.. L’Amministrazione che non si costituisce non assolve a tale onere e non può opporre l’inefficacia del giudicato. Persiste pertanto l’obbligo di esecuzione integrale, comprensivo di capitale, interessi, spese e oneri accessori, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Restano escluse le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Con sentenza n. 2547/2025 il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del docente di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25, con accredito delle relative somme e interessi legali.

La sentenza è stata notificata e passata in giudicato, ma il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha adottato alcun atto di esecuzione. Decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo, di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il rilascio della Carta con l’accredito delle somme e, in caso di persistente inattività, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. In via preliminare, lo ha qualificato come ritualmente proposto, sussistendo l’attestazione di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, la sua notificazione e il superamento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Sul piano probatorio, il Tribunale ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia l’esistenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sarebbe spettato all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti.

L’Amministrazione, tuttavia, non si è neanche costituita in giudizio. Il Collegio ne ha tratto la conferma della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Tale obbligo riguarda sia la sorte capitale sia gli interessi, liquidati nei termini e nella misura indicati nel titolo, nonché gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, con richiamo a precedenti conformi dei tribunali amministrativi. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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