Valutazioni caratteristiche militari: flessione di un livello non impone motivazione rafforzata (TAR Sicilia n. 2141 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variazione del giudizio caratteristico del personale militare da un periodo all’altro, anche in senso peggiorativo, costituisce evento fisiologico che non richiede di per sé una motivazione rafforzata. L’obbligo di specifica motivazione analitica sussiste esclusivamente in caso di attribuzione di valutazioni estreme, positive o negative, mentre per le valutazioni intermedie sono sufficienti indicazioni sintetiche sul complesso della servizio reso nel periodo considerato. I giudizi dei superiori gerarchici sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’illogicità e del travisamento dei fatti. Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria e non rientra nelle ipotesi tassative di incompatibilità del valutatore, né integra di per sé una causa di astensione.
Il Fatto
Il ricorrente, Appuntato Scelto Qualifica Speciale dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la scheda valutativa e il successivo rapporto informativo, relativi a due periodi di servizio consecutivi. Il ricorrente lamentava l’abbassamento dei giudizi nelle voci interne e nella qualifica finale, con l’assestamento del rendimento su un livello di “superiore alla media” (molto buono), a fronte di valutazioni apicali conseguite negli anni precedenti.
Proponeva cinque motivi, poi riuniti dal Collegio, deducendo il difetto di motivazione dei documenti caratteristici e del diniego del ricorso gerarchico, l’illogicità della flessione delle singole qualità, l’obbligo di astensione del compilatore per i rapporti di attrito sfociati nel trasferimento per incompatibilità ambientale, e l’eccesso di potere nella forma sintomatica della contraddittorietà rispetto ai giudizi precedenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, respingendoli. Ha aderito all’orientamento più recente secondo cui la variazione del giudizio da un anno all’altro, anche peggiorativa, è evento fisiologico che non richiede motivazione rafforzata. L’obbligo di motivazione specifica riguarda soltanto le valutazioni di massimo rendimento positivo o negativo, ovvero “eccellente” o “insufficiente”, e non quelle intermedie.
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui un salto di due o più livelli in un solo anno sarebbe anomalo e andrebbe giustificato, mentre l’abbassamento di un solo livello — da “eccellente” a “superiore alla media” — è fisiologico. Le note caratteristiche non devono contenere un elenco analitico di fatti, vertendo su un apprezzamento riservato dei superiori che si estrinseca in un giudizio sintetico sul rendimento del militare nel periodo di riferimento.
Quanto all’astensione, il Collegio ha richiamato la norma cardine in materia, l’art. 690, co. 1, del d.P.R. n. 90/2010, che contempla le ipotesi di incompatibilità del valutatore con elenco ritenuto tassativo e insuscettibile di estensione analogica. In tale numerus clausus non rientra il trasferimento per incompatibilità ambientale, che non ha natura sanzionatoria ma costituisce scelta organizzativa, senza presupporre alcun pregiudizio idoneo a turbare la serenità della valutazione.
Il Collegio ha poi escluso che l’obbligo di astensione possa configurarsi al di fuori delle ipotesi tassative, ai sensi dell’art. 689, co. 2, del d.P.R. n. 90/2010, in assenza di fatti oggettivamente gravi e adeguatamente dimostrati, che superino l’ordinaria contrapposizione di opinioni. Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito prova di una grave inimicizia. Rileva inoltre che entrambi i giudizi sono stati confermati dai superiori revisori, a differenza del precedente in cui la valutazione era rimasta concentrata nelle sole mani del compilatore. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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