Ottemperanza al giudicato sul pagamento della retribuzione professionale docenti (TAR Sicilia n. 2013 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di crediti retributivi, il creditore che agisca per l’adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, in ossequio al principio di cui all’art. 2697, co. 2, c.c. Ove l’Amministrazione non offra alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, il ricorso è fondato e va accolto, con fissazione del termine per l’esecuzione e nomina, sin d’ora, del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Il Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, con sentenza n. 864/2025, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i periodi di servizio prestati con contratti a termine, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 1.425,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

La pronuncia, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato. Non essendo stata eseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, ritenendolo proposto ritualmente e rilevando che la notifica del titolo era intervenuta presso la sede reale dell’Amministrazione, con il conseguente decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 rispetto alla successiva notifica del ricorso per l’ottemperanza.

Sul merito, il Tribunale ha accertato che la sentenza non risulta tuttora eseguita e che l’Amministrazione intimata non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Il fulcro argomentativo è il riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza concernenti il pagamento di crediti.

Il Collegio ha richiamato il principio generale per il quale il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, ossia l’avvenuto adempimento, in forza dell’art. 2697, co. 2, c.c. Il Collegio ha richiamato, sul punto, i precedenti dello stesso TAR Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024, n. 1311 e 9 ottobre 2023, n. 2942.

Il Ministero ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato, non ravvisandosi pertanto alcun motivo giustificativo dell’inadempienza dell’Amministrazione debitrice. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine di conformarsi al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dipendente qualificato del medesimo ufficio, che provvederà su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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