Precarietà dell’opera edilizia e criterio funzionale nel Parco (Cons. Stato n. 2579 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La natura precaria dell’opera edilizia, idonea a escludere l’obbligo del permesso di costruire, si valuta con criterio funzionale, avendo riguardo all’esigenza che il manufatto è destinato a soddisfare, e non alla sua amovibilità o alla tecnica costruttiva impiegata. È nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, il manufatto stabilmente inserito nel territorio in vista di esigenze permanenti. La stagionalità dell’utilizzo non vale a qualificare l’opera come temporanea, perché la necessità ciclica e ricorrente è esigenza non contingente. L’opera così realizzata in area vincolata richiede anche il nulla-osta preventivo dell’ente di gestione del parco.

Il Fatto

L’appellante, proprietaria di un terreno ricadente nel comprensorio del Parco Regionale dei Castelli Romani, impugnava davanti al TAR Lazio l’ordinanza con cui l’ente le ingiungeva la demolizione e il ripristino dei luoghi per un manufatto in legno con tetto a due falde su base cementizia, realizzato in assenza delle autorizzazioni e del nulla-osta preventivo previsto dalla legge regionale. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento sostenendo la precarietà del manufatto, che a suo dire non richiedeva alcun titolo abilitativo, e lamentava il difetto di motivazione dell’ingiunzione.

Il TAR respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese. Proponeva quindi appello, deducendo l’erroneità della decisione di primo grado e richiamando l’orientamento secondo cui il requisito della precarietà andrebbe valutato in ragione della destinazione temporanea dell’opera. L’ente intimato non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama il criterio funzionale: se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva. La precarietà non va confusa con la stagionalità, poiché l’utilizzo annualmente ricorrente non esclude la destinazione del manufatto a esigenze non eccezionali ma permanenti nel tempo. Il Collegio cita in proposito Cons. Stato, sez. V, n. 1776 del 2013, Cons. Stato, sez. VII, n. 10847 del 2022, Cons. Stato, sez. II, n. 6768 del 2020 e Cons. Stato, sez. IV, n. 667 del 2019.

Il parametro normativo è l’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, che qualifica come nuova costruzione i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; il successivo art. 10, comma 1, lett. a) impone il permesso di costruire. Ne deriva che l’opera va valutata alla luce della sua obiettiva destinazione naturale: rientra nella nozione di costruzione il manufatto che comporta trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, in vista di esigenze non precarie sotto il profilo funzionale.

Nel caso concreto la struttura, accertata nel sopralluogo, consta di venti pali in legno alti circa quattro metri, sormontati da un tetto con guaina impermeabile, a perimetrare un’area di circa cinquanta metri quadri. L’appellante stessa ha ammesso la destinazione al riparo di animali domestici e al ricovero di foraggio e fieno nei periodi invernali: una destinazione quindi destinata a protrarsi a tempo indeterminato, per usi a cadenza stagionale, con necessità ciclica e ricorrente.

La Corte rileva inoltre che l’opera non è precaria nemmeno sul piano strutturale: per quanto leggera e in legno, appare stabile e duratura anche per dimensioni, e non è configurabile la sua agevole amovibilità, essendo alloggiata su base cementizia. L’area di insistenza rientra nel perimetro del parco ed è plurivincolata, anche sotto il profilo paesaggistico.

Ne consegue l’abusività dell’intervento, che avrebbe richiesto non solo il permesso di costruire ma anche il nulla-osta preventivo dell’ente di gestione ai sensi dell’art. 28, comma 1, L.R. n. 29/1997, in difetto del quale il successivo comma 3 impone la riduzione in pristino. L’appello è pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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