Legittimo il lotto unico con criterio on/off per protesi anallergiche (TAR Toscana n. 1672 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La suddivisione degli appalti in lotti prevista dall’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023 costituisce un principio generale adattabile alle peculiarità del caso concreto e derogabile con decisione adeguatamente motivata, sindacabile nei soli limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’adeguatezza dell’istruttoria. La scelta di accorpare in un unico lotto la fornitura di un dispositivo, includendovi anche le versioni speciali, non è illogica ove risponda all’esigenza di standardizzare i costi di gamma e agevolare il confronto dei prezzi. È ammissibile il criterio tabellare on/off collegato a una caratteristica obiettivamente rilevabile e connessa all’oggetto della fornitura, non richiedendo ulteriore motivazione né risultando incompatibile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Fatto

Una società del settore biomedicale ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta dall’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale per l’affidamento della fornitura di protesi di ginocchio, limitatamente al lotto n. 2, del valore di oltre sessantacinque milioni di euro. La ricorrente, che aveva partecipato alla gara, ha contestato l’attribuzione alla propria offerta tecnica di un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dalla legge di gara, con conseguente esclusione dalla competizione.

La società ha censurato la configurazione unitaria del lotto e l’inserimento, tra gli elementi premiali, della disponibilità di componenti ipoallergeniche o anallergeniche, valutata con un meccanismo binario di otto punti. Ha inoltre contestato le valutazioni delle offerte tecniche e, con motivi aggiunti, l’ammissione di un’offerta plurima di altra concorrente. L’amministrazione e due controinteressate hanno chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato anzitutto la censura relativa alla configurazione del lotto. Muovendo dall’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui la suddivisione in lotti tutela la partecipazione delle piccole e medie imprese, ma non costituisce un precetto inviolabile idoneo a comprimere eccessivamente la discrezionalità della stazione appaltante.

Il Cons. Stato n. 600 del 2026 e le decisioni richiamate (Cons. Stato n. 5992 del 2023, Cons. Stato n. 5359 del 2024, Cons. Stato n. 1607 del 2023) hanno chiarito che la scelta di non suddividere o di accorpare in macrolotti è giustificata da valutazioni tecnico-economiche, sindacabili nei soli limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. Nel caso concreto, l’amministrazione ha motivato la ripartizione in sei lotti funzionali, finalizzata a standardizzare i costi e a facilitare il confronto dei prezzi, superando il precedente modello basato sull’impianto tipo che aveva generato numerose richieste di modifica contrattuale.

Quanto al criterio premiale, il Tribunale ha richiamato l’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nella fissazione dei criteri di aggiudicazione, sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento (Cons. Stato n. 4653 del 2024). I criteri tabellari di tipo on/off, ove accordati a caratteristiche obiettivamente rilevabili, sono ammissibili senza ulteriore motivazione e non incompatibili con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (TAR Trentino-Alto Adige n. 105 del 2023, TAR Campania n. 3123 del 2026).

Nel merito, il requisito dell’anallergenicità è risultato specificamente collegato all’oggetto della fornitura e alle esigenze dei pazienti allergici, con modalità di attribuzione illustrate nel disciplinare. Poiché la stessa ricorrente ha ammesso di non disporre della caratteristica, la mancata assegnazione dei punti è immune da vizi. Il Tribunale ha escluso la pertinenza del precedente TAR Toscana n. 930 del 2026, relativo a un lotto diverso. Infine, le doglianze sulle valutazioni tecniche sono state rigettate in ragione della discrezionalità valutativa, mentre i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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