Variante al PRG parte operativa e screening VAS tra discrezionalità e sindacato (TAR Umbria n. 375 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano attuativo che modifica la destinazione funzionale di un’area produttiva dismessa, riconducendola a nuova zona a insediamenti commerciali, appartiene alla parte operativa del PRG e non alla parte strutturale, ove la variante non incida sui criteri generali di conservazione o riqualificazione degli insediamenti. La verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 152/2006, costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica e amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità salvo che emergano indici sintomatici di difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti o incoerenza procedurale. La presenza di raccomandazioni ex art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006 non impone il ricorso alla VAS, né la loro attuazione è necessariamente anticipata alla fase di approvazione del piano, ben potendo essere verificata in sede esecutiva. Il concetto di saturazione commerciale non attiene a valutazioni di mercato o di tutela della concorrenza, ma unicamente a profili ambientali, infrastrutturali e urbanistici.
Il Fatto
Un soggetto attuatore presenta una proposta di piano attuativo in variante alla parte operativa del PRG comunale, per il recupero di un’area produttiva dismessa di via Settevalli, con cambio di destinazione d’uso da zona “Ac.Fi 3b” a zona a insediamenti commerciali, al fine di realizzare una grande struttura di vendita. La proposta è sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, conclusa con determinazione regionale di non necessità e con raccomandazioni.
Dopo l’adozione e l’approvazione del piano con delibera consiliare, due società operanti nel settore della grande distribuzione, proprietarie e conduttrici di strutture commerciali limitrofe, impugnano la delibera di approvazione e gli atti presupposti davanti al TAR Umbria. Sopravvenuta la determinazione dirigenziale di stipula della convenzione urbanistica, le ricorrenti propongono motivi aggiunti. Il Comune, la Regione e il soggetto attuatore resistono, eccependo il difetto di legittimazione e di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi per identità degli atti impugnati e connessione dei motivi, e ritiene di prescindere dall’esame delle plurime eccezioni di inammissibilità, risultando entrambe le impugnative infondate nel merito.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ricostruisce il riparto di competenze tra parte strutturale e parte operativa, richiamando gli artt. 20, 21 e 22 della legge regionale n. 1/2015. L’area oggetto di intervento è individuata cartograficamente solo nella parte operativa; nella parte strutturale ricade in un ambito prevalentemente per attività, già disciplinato dall’art. 26 del TUNA. Gli artt. 9, 29 e 134 del TUNA consentono espressamente di modificare le destinazioni funzionali mediante variante alla parte operativa. La variante non spezza l’unitarietà del comparto e persegue il recupero di un sito degradato senza consumo di nuovo suolo.
Sul secondo profilo, il Tribunale osserva che la Regione ha in concreto adottato la procedura ordinaria di cui all’art. 9 della legge regionale n. 12/2010, acquisendo in conferenza di servizi i pareri di tutti i soggetti competenti. Il rapporto preliminare è stato trasmesso e valutato; la relazione motivata del responsabile dell’autorità procedente è prevista solo nella procedura semplificata. Il richiamo ai “centri commerciali” nell’allegato IV alla parte seconda del codice dell’ambiente è congruente con l’insediamento in esame.
Il Tribunale qualifica lo screening VAS come attività di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo in presenza di indici sintomatici di cattivo esercizio del potere, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 11347 del 2023. Le contestazioni alla istruttoria — silenzio del servizio regionale alla mobilità, criticità segnalate dall’ASL, posizione di ARPA — sono respinte: i pareri risultano acquisiti e le prescrizioni acustiche e sanitarie sono state imposte. Le raccomandazioni ex art. 12, comma 3-bis, non impongono la VAS, e la loro verifica è fisiologicamente rimessa alla fase esecutiva.
Quanto alla dedotta saturazione commerciale, il motivo è inammissibile e infondato: secondo il regolamento regionale e la documentazione di programmazione commerciale, i fattori ostativi non attengono a considerazioni di mercato, ma a profili ambientali, infrastrutturali e urbanistici. La scelta localizzativa risulta conforme ai criteri preferenziali, per la vicinanza a nodi di interscambio e la riqualificazione di sito dismesso.
Sul traffico veicolare e sui parcheggi, lo studio commissionato dal soggetto attuatore è stato oggetto di istruttoria comunale e di integrazioni progettuali; la monetizzazione dei posti auto è giustificata dal mancato uso pubblico degli stalli, comunque realizzati. I motivi aggiunti sono respinti: il dirigente ha inciso solo sull’efficacia del piano già approvato, con atti di gestione amministrativo-finanziaria rientranti nelle proprie prerogative. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.