Accertamento tecnico medico-legale per il risarcimento del danno da esposizione ad amianto (TAR Sardegna n. 914 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno alla salute per esposizione professionale ad amianto, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a. quando, per la decisione, risulti indispensabile acquisire approfondimenti istruttori che richiedono particolari competenze tecniche. La CTU deve accertare la natura, l’entità e la causa dell’infermità, verificando il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non” con le attività di servizio prestate, ed è funzionale alla quantificazione del danno biologico e del danno morale secondo i parametri civilistici di cui all’art. 2087 c.c., e non secondo i criteri tabellari propri dell’equo indennizzo. La circostanza che sia già stata svolta una consulenza nel giudizio civile per l’equo indennizzo non preclude l’ammissione di una nuova perizia, ove la precedente non fornisca elementi direttamente utilizzabili per la liquidazione del danno civilisticamente rilevante.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo della Marina Militare con qualifica di motorista navale, ha adito il TAR Sardegna in riassunzione del giudizio originariamente incardinato dinanzi al TAR Lazio, che aveva declinato la propria competenza territoriale, per ottenere la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’insorgenza di patologie contratte per l’esposizione, anche per contaminazione, a polveri e fibre di amianto durante il servizio prestato, in assenza di idonei sistemi di prevenzione e protezione individuale.

Il ricorrente espone di aver prestato servizio in qualità di motorista navale, sia imbarcato sia presso basi a terra; la prova della condizione di lavoro implicante un elevato rischio da esposizione ad amianto emergerebbe, a suo dire, dagli esiti di tre procedimenti penali nonché da atti ricognitivi dello stesso Ministero. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio di Cagliari ha ascritto la patologia alla Tab. A di 8^ categoria, mentre il Comitato di Verifica del Ministero dell’Economia ha giudicato le infermità riconducibili alle particolari condizioni ambientali e operative di servizio. A seguito della messa in mora del Ministero, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione, con richiesta di CTU per la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene indispensabile, al fine di decidere, acquisire approfondimenti istruttori che richiedono particolari competenze tecniche, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a. L’incarico è demandato a un medico legale individuato dal Dirigente della Direzione Regionale INAIL per la Sardegna, che dovrà accertare la natura, l’entità e la causa dell’infermità, verificando se la causa possa individuarsi, secondo il criterio del “più probabile che non”, nelle attività di servizio prestate dal ricorrente presso la Marina Militare, sia in occasione dei periodi di imbarco sia durante i periodi prestati a terra, con eventuale valutazione del contributo concausale.

Il consulente dovrà altresì valutare le conseguenze delle patologie in termini di danno biologico, con distinzione tra danno biologico permanente, invalidità temporanea assoluta o parziale e percentuale complessiva di riduzione dell’integrità psico-fisica, nonché accertare l’incidenza delle patologie sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita quotidiana, con evidenziazione dei presumibili riflessi morali e soggettivi, utili ai fini della liquidazione del danno morale soggettivo, e determinare l’entità delle spese mediche e di cura sostenute, con eventuale valutazione di spese future necessarie in ragione dell’evoluzione delle patologie.

Il Collegio motiva la scelta di disporre una nuova perizia pur in presenza di una CTU già versata nel giudizio civile relativo alla liquidazione dell’equo indennizzo: la precedente consulenza era finalizzata esclusivamente alla quantificazione secondo criteri amministrativi e tabellari propri dell’equo indennizzo, senza fornire elementi direttamente utilizzabili ai fini della determinazione del danno biologico e del danno morale civilisticamente rilevante ex art. 2087 c.c. e correlati. La nuova CTU dovrà pertanto formulare valutazioni motivate secondo i parametri civilistici di risarcimento del danno, tenendo conto della prognosi, dell’entità dei postumi e delle ripercussioni soggettive e morali.

Il provvedimento fissa un articolato cronoprogramma: termine di quindici giorni per l’individuazione del medico legale, udienza del 21 luglio 2026 per l’assunzione dell’incarico e il giuramento, termine del 10 settembre 2026 per la nomina dei consulenti di parte e il versamento dell’anticipo sul compenso, termine del 30 novembre 2026 per la trasmissione dello schema di relazione peritale, termine del 20 dicembre 2026 per le osservazioni delle parti e termine del 10 febbraio 2027 per il deposito della relazione finale.

La causa viene rinviata per la trattazione ulteriore all’udienza pubblica del 24 marzo 2027, con riserva al prosieguo del giudizio di statuizioni ulteriori in rito, nel merito e sulle spese. Il Collegio dispone anche l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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