PNRR e Italia 5G: la localizzazione dei pixel prevale sul PSC comunale (TAR Calabria n. 438 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deroga ai regolamenti comunali prevista dall’art. 4, comma 7 bis, del d.l. n. 60/2024 per gli interventi del Piano “Italia 5G” opera anche rispetto alle prescrizioni del piano strutturale comunale, poiché la localizzazione degli impianti è disposta sulla base della posizione dei pixel individuati dal bando di gara, senza margini di discrezionalità e senza che rilevi l’assenza di siti alternativi. Il diniego o l’annullamento in autotutela sono legittimi solo se il Comune dimostra che il sito prescelto non ricade nelle aree bianche mappate. La tutela della salute dall’elettromagnetismo è materia riservata allo Stato e la verifica dei limiti di emissione spetta all’ARPA, non al Comune.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune l’istanza unica, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per realizzare un impianto di telecomunicazioni. L’amministrazione sospendeva i lavori e poi negava l’autorizzazione. Il diniego veniva annullato da questo TAR con sentenza n. 1145 del 30 giugno 2025, che riteneva assorbente l’avvenuta formazione del silenzio-assenso.

Con provvedimento del 7 agosto 2025, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, il Comune annullava in autotutela il titolo formatosi per silentium, invocando le medesime ragioni del precedente diniego: la collocazione dell’area in “classe 4” del PSC, l’omessa dimostrazione dell’impossibilità di delocalizzare e i rischi per la salute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sul mancato tempestivo impugnamento delle prescrizioni del PSC. Gli impianti di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Per le infrastrutture finanziate dal PNRR, l’art. 4, comma 7 bis, del d.l. n. 60/2024 ne consente la realizzazione anche in deroga ai regolamenti comunali: le clausole locali incompatibili risultano quindi superate dalla disciplina statale speciale.

Nel merito, l’agire del Comune è illegittimo innanzitutto per violazione della stessa norma derogatoria. La localizzazione degli impianti nelle aree bianche è “disposta” sulla base della posizione dei pixel indicati dal bando di gara. La norma non elimina il procedimento autorizzativo, ma abilita i gestori a installare le stazioni radio base anche in zone non previamente individuate dai piani comunali delle antenne, purché versino in aree bianche.

Il Collegio confuta la lettura restrittiva proposta dal Comune, secondo cui la deroga riguarderebbe solo i regolamenti ex art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e non i vincoli del PSC. Una tale interpretazione ignora la ratio della norma, diretta a garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale. La ricorrente non è un qualsiasi operatore economico, ma soggetto attuatore di un progetto pubblico, volto alla copertura delle aree a fallimento di mercato.

Quanto alla perizia geologica prodotta, che attesta la conservazione della stabilità del versante, il Comune si è limitato a richiamare astratte norme di piano, senza contestarne il merito. A fronte di una dimostrazione dell’assenza di rischi concreti, l’amministrazione aveva l’onere di provare elementi di pericolo effettivo riconducibili allo specifico intervento. L’autotutela, intervenuta dopo un precedente annullamento di diniego, appare un uso strumentale dei vincoli geologici.

Parimenti illegittimo è il richiamo al principio di precauzione. La fissazione dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche è riservata allo Stato; la verifica spetta all’ARPA, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003. Il pericolo per la salute da tecnologia 5G è, allo stato, ipotetico e scientificamente indimostrato. Poiché l’impianto produrrà un campo elettrico di 4,84 V/m, inferiore alla soglia cautelativa di 15 V/m, ogni prescrizione basata sulla distanza da strutture sensibili è illegittima. Il ricorso è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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