Sorteggio commissari non vincolato dove la platea è esaustiva (TAR Calabria n. 435 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sorteggio dei commissari di gara non integra una modalità di selezione normativamente vincolata: rileva la preventiva individuazione di criteri di scelta ispirati a trasparenza e imparzialità. Quando la platea dei profili professionalmente idonei si esaurisce nel numero dei componenti da nominare, l’estrazione a sorte si riduce a inutile formalità e la nomina per valutazione comparativa dei curricula è legittima. La rinnovazione parziale della gara a partire dall’atto annullato non viola il principio di segretezza delle offerte, purché la rivalutazione sia affidata a una commissione integralmente nuova, non essendo ipotizzabile un rinnovo integrale e sproporzionato. Il giudizio di congruità dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è sindacabile solo per macroscopica illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

La Regione Calabria, tramite la stazione unica appaltante, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento quadriennale del servizio di lavanolo destinato alle aziende sanitarie regionali, suddivisa in lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel lotto relativo a una provincia, la società ricorrente si era collocata in terza posizione; una prima aggiudicazione era stata annullata in appello per illegittima nomina della commissione, con conseguente riedizione della gara a partire da tale fase.

Confermate le offerte originarie dagli operatori, la nuova commissione aveva riformulato la graduatoria e l’amministrazione aveva aggiudicato il lotto alla società controinteressata, prima classificata. La ricorrente, seconda in graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, proponendo poi plurimi motivi aggiunti dopo l’ostensione della documentazione sulla nomina dei commissari e delle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti relativi alla nomina della commissione, alla segretezza delle offerte e all’anomalia, dichiarando improcedibili e inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti sull’esecuzione del contratto.

Sul primo profilo, il Tribunale ha richiamato l’art. 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, che nel regime transitorio consentiva alle stazioni appaltanti di nominare i commissari secondo proprie regole di competenza e trasparenza. La giurisprudenza amministrativa distingue la definizione del perimetro dei soggetti qualificati dal sorteggio tra i profili così individuati. Le delibere regionali richiamate impongono il sorteggio tra un numero doppio di soggetti, ma la stessa disciplina ammette il ricorso ad avvisi ad hoc in caso di carenza di professionalità negli elenchi. La documentazione acquisita ha confermato che i profili idonei erano esattamente due, con rinuncia dei candidati reperiti in via telefonica, sicché l’estrazione sarebbe stata una inutile formalità. Il Collegio ha escluso rilievo ai vizi formali dei verbali e ha qualificato come mero refuso materiale l’errata indicazione dell’oggetto in alcune comunicazioni.

Sul secondo profilo, la mera conoscibilità della precedente offerta economica sul portale non prova la compromissione del giudizio valutativo. Il rischio di conoscenza degli atti precedenti è dato strutturale della riedizione del potere e il principio di segretezza va armonizzato con la conservazione degli atti e con l’economicità dell’azione amministrativa. La par condicio resta integra quando la rivalutazione è compiuta da membri differenti e nuovi.

Quanto alle offerte economiche risalenti, il parametro temporale rilevante non è l’indizione della gara, ma la conferma prestata dagli operatori su richiesta del RUP; la ricorrente non ha dimostrato che l’esecuzione sarebbe risultata in perdita, né che gli affidamenti aggiuntivi fossero concretamente attuati.

Sulla verifica di anomalia, il sindacato giurisdizionale resta nei limiti della logicità e ragionevolezza dell’istruttoria. L’offerta è stata ritenuta attendibile nel suo complesso: il costo del personale è ancorato alle tabelle ministeriali vigenti al momento dell’offerta, con copertura dei differenziali nelle spese generali, mentre i vantaggi competitivi derivanti da brevetti e impianto fotovoltaico giustificano lo scostamento dai costi medi di mercato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *