Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e Commissario ad acta (TAR Calabria n. 108 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi discendenti dal giudicato e ne ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Quando la pubblica amministrazione non ha dato spontanea esecuzione alla sentenza di condanna al pagamento di somme, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica, l’azione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. è ammissibile e fondata. Il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva solo in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione. I compensi del commissario restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Un docente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente per alcune annualità scolastiche e la condanna del Ministero al pagamento della relativa somma, oltre accessori e spese.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione a mezzo posta elettronica certificata ed era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine di moratoria, il Ministero era rimasto inadempiente: il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, che ha accolto la domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro processuale muovendo dalla notifica della sentenza del giudice del lavoro, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, corredata del codice fiscale e delle annualità secondo le istruzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale. Ha poi dato atto dell’intervenuto passaggio in giudicato e del decorso del termine di moratoria di centoventi giorni.
Su queste premesse il Tribunale ha ritenuto integrato il presupposto dell’azione di ottemperanza e ha giudicato fondata la domanda ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il perdurante inadempimento dell’amministrazione giustifica l’ordine di esecuzione integrale del giudicato, secondo le prescrizioni in esso contenute.
Il Collegio ha quindi assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura del ricorrente, per dare esecuzione alla pronuncia. La scansione dei termini risponde alla logica di consentire all’amministrazione un ultimo spazio di adempimento spontaneo prima dell’intervento sostitutivo.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente. Il commissario è chiamato a provvedere, su istanza di parte, entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sul regime delle spese, il Collegio ha posto i compensi per l’attività commissariale a carico dell’amministrazione inadempiente, richiamando l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001. La norma, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori in materia di equa riparazione, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a propri precedenti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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