Atto di presa d’atto non impugnabile e uso civico dopo sentenza costituzionale (TAR Lazio n. 203 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione della giunta municipale che si limiti a prendere atto dell’attività gestoria svolta dai dirigenti, secondo la ripartizione di competenze degli artt. 48 e 107, d.lgs. n. 267 del 2000, non esprime alcuna volontà provvedimentale e non è idonea a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive. Ne deriva il difetto di interesse e l’inammissibilità del ricorso proposto avverso tale atto, non essendo esso autonomamente lesivo né direttamente impugnabile. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, della disposizione regionale posta a base dell’istanza di alienazione del bene di uso civico priva definitivamente il richiedente del titolo a conseguirla e, con esso, dell’interesse concreto ed attuale a contestare gli atti di gestione del cespite.

Il Fatto

Un privato, occupante senza titolo di terreni di uso civico, chiedeva al Comune l’alienazione del cespite ai sensi dell’art. 8, l. reg. n. 1 del 1986. L’istanza veniva respinta con ordinanza dirigenziale, perché il fondo costituiva stradello di pubblico transito non sottraibile alla collettività. Il provvedimento era impugnato davanti al TAR, con successiva estensione del thema decidendum agli atti di frazionamento e alle delibere giuntali sopravvenute.

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato i ricorrenti domandavano l’annullamento della delibera di giunta con cui l’ente prendeva atto del venir meno delle ragioni di sospensione del frazionamento, disponendo di dare seguito alle relative procedure. Seguiva l’opposizione del Comune e la trasposizione della causa in sede giurisdizionale, con costituzione dei ricorrenti davanti al TAR. L’amministrazione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di natura provvedimentale dell’atto e per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il collegio accoglie l’eccezione preliminare del Comune e dichiara il ricorso inammissibile. L’esame del contenuto dell’atto impugnato mostra che la delibera di giunta non esprime alcuna volontà provvedimentale: l’organo politico si è limitato a prendere atto dell’attività gestoria svolta dai dirigenti, secondo l’ordinaria ripartizione di competenze delineata dagli artt. 48 e 107, d.lgs. n. 267 del 2000.

Da ciò deriva che la deliberazione non è idonea a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive. Essa, quindi, non è autonomamente lesiva né direttamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Il Tribunale aggiunge un ulteriore e autonomo profilo. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2018, è stata dichiarata illegittima, con efficacia ex tunc, la specifica disposizione di legge regionale sulla cui base l’istante aveva domandato l’alienazione del bene controverso.

Il ricorrente, non avendo più titolo ad ottenere il cespite, neppure dispone di un interesse concreto ed attuale ad opporsi agli atti con cui il Comune, a vario titolo, lo gestisce. La caducazione retroattiva della norma di riferimento rende priva di utilità pratica la censura degli atti di gestione, perché l’esito favorevole del giudizio non potrebbe comunque condurre all’attribuzione del bene.

Il regime delle spese segue la soccombenza, con condanna della parte ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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