Ottemperanza al giudicato sul beneficio ex legge 107/2015 (TAR Marche n. 203 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegna un termine per l’ottemperanza e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non esclude l’accoglimento. Il commissario ad acta assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione. Il rifiuto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è giustificato quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario valga in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza n. 378/2024, ha dichiarato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, ad assegnare le somme indicate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato.

Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il presupposto processuale dell’ottemperanza è quindi integrato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. La mancata contestazione sostanziale consolida l’accertamento contenuto nel giudicato e non lascia margini di resistenza.

Da qui l’accoglimento e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte. Il Collegio assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. La scelta del termine risponde alla funzione di effettività della tutela esecutiva.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato. La nomina è quindi condizionata all’iniziativa del creditore e non opera automaticamente.

Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento; la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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