L’avviso orale del Questore si fonda su indizi, non sulla responsabilità penale (TAR Sicilia n. 3885 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 ha finalità preventiva e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti configurabili come reati. Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria, idonei a delineare una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, e le pronunce penali favorevoli sopravvenute non ne determinano l’illegittimità ora per allora. L’avviso orale semplice non impone vincoli limitativi della libertà personale e costituisce esso stesso strumento di garanzia per il destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore nel 2021, con cui è stato ammonito a tenere una condotta conforme alla legge e avvertito della possibile proposta per più gravi misure di prevenzione. A supporto dell’atto l’Amministrazione ha richiamato due pregiudizi di polizia, un precedente avviso orale risalente al 2004, la frequentazione con soggetti pregiudicati e il sospetto che il ricorrente tragga alimento da proventi illeciti.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che il deferimento del 2020 si era concluso con l’ammissione all’affidamento in prova ex art. 168-bis cod. pen. e che il procedimento cautelare del 2019 si era definito con assoluzione. Ha inoltre contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di indicazioni su periodo, luogo e modalità dell’asserita frequentazione, nonché sul tenore di vita, sostenuto dal solo reddito di cittadinanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, che individua i destinatari dei provvedimenti del capo, e l’art. 3, che attribuisce al Questore il potere di avvisare oralmente i soggetti che presentano indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Su questa base ricostruisce la natura dell’istituto.
La finalità preventiva dell’avviso orale esclude, secondo il Collegio, che l’esercizio del potere presupponga l’accertamento della responsabilità penale o l’esistenza di fatti di reato. Il giudizio di pericolosità può basarsi su elementi indiziari, purché circostanziati, idonei a far presumere non illogicamente una personalità incline a comportamenti antigiuridici. Il Tribunale richiama sul punto la propria precedente pronuncia TAR Catania n. 659 del 2024 e la giurisprudenza amministrativa ivi citata.
Quanto al profilo dell’avviso orale semplice, la sentenza sottolinea che esso si risolve in un invito a tenere una condotta conforme alla legge, senza imporre vincoli di fare o di non fare limitativi della libertà personale, e costituisce anzi uno strumento di garanzia, perché rende il destinatario consapevole che la sua condotta è sotto osservazione, con facoltà di chiederne la revoca al Questore. Da ciò il Collegio trae il rigetto della censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Sul piano del sindacato, il Tribunale ribadisce che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’accertamento dei presupposti e che il controllo giurisdizionale resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Gli elementi presuntivi si valutano al momento dell’adozione dell’atto, restando irrilevanti le pronunce penali favorevoli sopravvenute ai fini di una illegittimità ora per allora.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene non irragionevole la valutazione dell’Amministrazione, fondata su un atto plurimotivato: il precedente avviso orale, le condanne definitive, i pregiudizi di polizia, il deferimento del 2020 con ammissione all’affidamento in prova e il provvedimento cautelare del 2019. L’assoluzione richiamata dal ricorrente è considerata non dimostrata e comunque ininfluente, perché l’atto si regge su più episodi convergenti. Il ricorso è pertanto rigettato, con conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e compensazione delle spese in ragione del carattere interpretativo della decisione.
Nota della Redazione
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