Accesso agli atti tributari del de cuius strumentale alla petizione ereditaria (TAR Marche n. 27 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che agisce in giudizio civile con l’azione di petizione ereditaria è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti tributari del de cuius e dei rapporti cointestati, essendo l’ostensione strumentale alla difesa dei propri interessi giuridici ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. La documentazione reddituale e patrimoniale detenuta dall’Amministrazione finanziaria rientra nella nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, lett. d), legge n. 241/1990 e non incontra il limite di cui all’art. 24, comma 1, lett. b), applicabile ai soli procedimenti tributari ancora pendenti. Nel bilanciamento tra accesso e riservatezza deve essere garantita l’ostensione anche mediante estrazione di copia, con oscuramento dei dati personali e delle categorie particolari di dati estranei all’interesse tutelato.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di procuratrice di un’erede che assume di aver accettato con beneficio di inventario, chiedeva all’Agenzia delle Entrate l’accesso agli atti dell’anagrafe tributaria riguardanti un ex convivente della de cuius, contitolare di immobili e di rapporti finanziari, comprensivi delle dichiarazioni dei redditi di più annualità. L’istanza era connessa a una causa civile pendente davanti al Tribunale, vertente sull’accertamento della corretta gestione del patrimonio della defunta e delle quote ereditarie.
L’Amministrazione respingeva l’istanza rilevando l’assenza di rapporti di parentela o affinità tra le parti, l’estraneità dei dati patrimoniali del controinteressato al thema decidendum del giudizio civile e la prevalenza del diritto alla riservatezza. La ricorrente impugnava il diniego e la successiva risposta all’istanza di autotutela, deducendo la violazione del diritto di accesso e la sussistenza di un interesse difensivo strumentale all’acquisizione delle informazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla piena costituzione del contraddittorio: il controinteressato, pur non coinvolto nel procedimento amministrativo, è stato ritualmente destinatario della notifica del ricorso ex art. 116 c.p.a.
Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza che riconosce l’interesse qualificato del soggetto che dichiari di voler agire con l’azione di petizione ereditaria, essendo l’accesso finalizzato alla verifica della consistenza dell’asse. Viene richiamata la posizione espressa da T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, n. 2245 del 2017, non appellata.
Il Collegio replica poi le statuizioni dello stesso T.A.R. Marche, sez. II, n. 801 del 2023: la documentazione richiesta rientra nella nozione di documento amministrativo; l’istanza è chiara e circostanziata; l’esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 opera solo nella fase di pendenza del procedimento tributario. Una volta intervenuto il provvedimento definitivo, non sussistono esigenze di segretezza. Seguono i richiami a Cons. Stato, sez. VII, n. 1979 del 2022, Cons. Stato, sez. IV, n. 5588 del 2014 e alle pronunce dei TAR Lazio, Calabria e Campania del 2016 e 2017.
Quanto alla riservatezza, il Collegio osserva che l’art. 5 del d.m. n. 603 del 1996, limitando l’accesso alle sole dichiarazioni tributarie e ai documenti allegati, è stato implicitamente abrogato dalla riforma dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 introdotta dalla legge n. 15 del 2005. Ne consegue che l’ostensione comprende anche l’estrazione di copia. Il diniego fondato sulla tutela dei terzi è pertanto illegittimo, potendo l’Amministrazione oscurare le parti estranee all’interesse tutelato.
Il ricorso è accolto e viene ordinata l’esibizione dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, con oscuramento dei dati relativi alle categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 Reg.to Ue 2016/679. L’Amministrazione è condannata al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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