Carta docente, ottemperanza al giudicato e diniego dell’astreinte (TAR Piemonte n. 1285 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo portato dalla sentenza del giudice ordinario, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando la nomina del commissario assicuri l’effettività della tutela e ricorrano altre ragioni ostative, quali l’eccezionale mole di contenzioso seriale gravante sull’Amministrazione e la natura non sostentativa del beneficio oggetto del giudicato. Il beneficio economico di importo modesto, destinato alla formazione continua e non al sostentamento del lavoratore, riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino che aveva riconosciuto il diritto all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per complessivi euro 3.000, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato al Ministero soccombente, non era stato eseguito. La ricorrente ha quindi adito il TAR Piemonte per ottenere la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e il pagamento della penalità di mora. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi era contestazione sull’omessa ottemperanza.

Il Tribunale ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, accreditando sulla carta elettronica le somme liquidate, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso, essendo le funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico.

Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha respinta richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità, proprio del codice di rito civile, quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico e dei vincoli normativi e di bilancio. La nomina del commissario già assicura l’effettività della tutela.

Nel merito, il ritardo è stato ricondotto all’eccezionale mole del contenzioso seriale concernente il rilascio della carta elettronica del docente. Il beneficio, per la modestia dell’ammontare e la finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore, ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo. Il Collegio ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, da ultimo TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2489 del 2026.

Le spese di lite sono state liquidate secondo la Tabella n. 21 del D.M. n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo D.M., e ridotte per la serialità della controversia e le difficoltà operative dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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