Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta interno senza compenso (TAR Sicilia n. 1541 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, l’amministrazione ha l’obbligo di dare integrale esecuzione alla pretesa creditoria accertata dalla decisione giurisdizionale, senza che la mancata prova dell’avvenuto pagamento integrale possa essere supplita dalla mera allegazione del debitore. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento, il commissario ad acta può essere individuato all’interno della stessa amministrazione debitrice e, in tal caso, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La mera previsione dell’intervento sostitutivo è sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato, risultando superflua la condanna alla penalità di mora.
Il Fatto
La vicenda nasce da una precedente sentenza della medesima Sezione, con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per essere stato corrisposto al ricorrente quanto dovuto in forza di un decreto ingiuntivo, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in via equitativa e al rimborso del contributo unificato. Ritenendo che quella statuizione fosse rimasta ineseguita, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere il pagamento delle somme liquidate.
L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che parte di quanto dovuto era stata corrisposta, insistendo per l’integrale esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sulla decisione giurisdizionale. Rileva come la sentenza sia stata ritualmente notificata e come dalla notificazione sia decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Su tale presupposto, il Tribunale sottolinea che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere integralmente versato quanto dovuto in forza dell’ottemperanda sentenza. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
In accoglimento del ricorso, viene dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento di tutte le somme indicate, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva, su istanza di parte e entro ulteriori sessanta giorni, un commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale della stessa amministrazione debitrice.
Il Collegio precisa che l’incarico costituisce un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice, pena le sanzioni previste dalla legge. Il commissario interno — scelta motivata anche dall’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero integrare danno erariale — non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, come già affermato dalla costante giurisprudenza della Sezione.
Il Tribunale disattende invece la domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., reputando sufficiente, a sollecitare l’esecuzione del giudicato, la mera previsione dell’intervento sostitutivo del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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