Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 1549 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione va eseguito dall’amministrazione scolastica entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996 dalla notificazione ai fini esecutivi, l’inerzia dell’amministrazione, che non provi l’avvenuta esecuzione, integra i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il commissario ad acta può essere scelto tra i dirigenti della stessa amministrazione inadempiente, con esclusione di qualsiasi compenso, perché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La mera previsione dell’intervento sostitutivo è sufficiente a sollecitare l’esecuzione, senza necessità di riconoscere la penalità di mora.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3647/2024, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. Il giudice del lavoro ha condannato l’amministrazione scolastica agli adempimenti conseguenti, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo.

Passata la sentenza in giudicato, la ricorrente ha notificato il titolo ai fini esecutivi. Non essendo seguita l’esecuzione, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento delle somme liquidate in suo favore, anche a mezzo commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal giudice del lavoro, ed è stata ritualmente notificata ai fini esecutivi. Dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996.

Su questo punto il Collegio richiama il criterio dell’onere probatorio: spettava all’amministrazione dimostrare di avere dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, rimasto non costituito, non ha offerto alcuna prova in tal senso. L’inerzia, pertanto, resta non giustificata e integra i requisiti richiesti dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Accolta l’azione, il Tribunale ordina all’amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.

La scelta del commissario cade su un dirigente interno della stessa amministrazione, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità. La motivazione è duplice: da un lato evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale; dall’altro, la natura stessa dell’incarico.

Il Collegio precisa che l’attività del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando sul punto propri precedenti conformi. Ne consegue che, nel caso di specie, il commissario non ha diritto ad alcun compenso, anche perché l’amministrazione avrebbe già dovuto provvedere spontaneamente. L’incarico costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, pena le sanzioni di legge; l’insediamento va comunicato alla Segreteria della Sezione.

Il Tribunale disattende invece la domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La mera previsione dell’intervento sostitutivo del commissario è ritenuta sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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