Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1164 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ne ordina l’adempimento entro un termine perentorio. La mancata dimostrazione della materiale corresponsione di quanto dovuto integra inadempimento, salvo che non risulti superato il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. Ove il termine assegnato decorra inutilmente, opera di diritto la nomina del commissario ad acta, al quale spetta provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni. Il ritardo dell’Amministrazione giustifica la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurate agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con sentenza n. 675/2024 del 18 settembre 2024, aveva accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente a ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici specificati in sentenza, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione della stessa, oltre alle spese attribuite al procuratore antistatario.

Il titolo esecutivo era notificato all’Amministrazione e passava in giudicato, come attestato dalle certificazioni di cancelleria depositate. L’Amministrazione eseguiva soltanto quanto dovuto per le spese di giudizio. Parte ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la concessione delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso era stato dapprima notificato all’Amministrazione nel domicilio reale; parte ricorrente provvedeva poi spontaneamente a notificarlo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, rendendo così superflua l’integrazione della notifica che, alla luce di Corte cost. n. 148 del 2021, sarebbe stata obbligatoria.

Nel merito il ricorso è fondato. Al di là dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto a parte ricorrente. L’attività di esecuzione della sentenza non può quindi considerarsi conclusa.

La corresponsione non incontra ostacoli normativi. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni e successivamente modificato. Venuto meno il termine dilatorio, l’Amministrazione è tenuta ad adempiere.

Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo a parte ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza, e assegna il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Nomina contestualmente il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, perché, ove il termine decorra infruttuosamente, provveda nel successivo termine di 60 giorni, potendo valersi del pagamento in conto sospeso.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo quanto stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono attribuite ai procuratori antistatari, liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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