Sopravvenuta carenza d’interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 1064 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, affermata dalle parti e non contestata, determina l’improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti. Il venir meno dell’interesse va dichiarato anche quando la causa sia matura per la decisione e le parti ne abbiano dato atto con dichiarazioni versate in atti. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia. La pronuncia di rito assorbe ogni questione di merito, anche di natura pregiudiziale e costituzionale, prospettata dalle parti.
Il Fatto
Una ditta individuale titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune competente aveva differito più volte i termini di scadenza delle concessioni in essere. La ricorrente ha chiesto l’accertamento della natura pluriennale del rapporto concessorio, formatosi anteriormente al 7 dicembre 2000, e la condanna dell’amministrazione al rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.
Nel corso del giudizio sono stati depositati motivi aggiunti in relazione alle nuove determinazioni comunali che avevano dapprima fissato e poi ulteriormente differito il termine di scadenza, fino al 30 settembre 2027. La controversia è stata chiamata all’udienza pubblica per la verifica dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione, già dichiarato in atti, con richiesta di compensazione delle spese. La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva a sua volta preso atto con dichiarazione depositata della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese.
Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne consegue la dichiarazione della sopravvenuta improcedibilità, quale esito di rito che assorbe l’esame di tutte le questioni di merito prospettate.
La decisione non entra nel merito delle censure articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti, né delle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale. Il sopravvenuto difetto di interesse preclude al giudice di esaminare le questioni di legittimità prospettate, che restano non scrutinate.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate integralmente, ritenendole giustificate dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. La pronuncia è stata resa in camera di consiglio e la sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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