Mobbing nel pubblico impiego: onere di allegazione e prova del disegno persecutorio (TAR Toscana n. 303 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mobbing nel rapporto di pubblico impiego si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti o incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto ed espressivi di un disegno finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del dipendente, idoneo a lederne la salute psicofisica. Ai fini della configurabilità occorre accertare la molteplicità e globalità dei comportamenti a carattere persecutorio, l’evento lesivo della salute, il nesso eziologico e la prova dell’intento persecutorio. Sul piano processuale il lavoratore deve allegare gli elementi essenziali del disegno vessatorio e non limitarsi a dolersi genericamente dell’illecito o a dedurre singoli atti illegittimi. La mancata istituzione di una cattedra universitaria è scelta discrezionale nell’an e nel quando, non dovuta e non idonea, da sola, a integrare la fattispecie.
Il Fatto
Il ricorrente, chirurgo universitario presso l’Università degli Studi di Siena e in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, ha chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in ambito lavorativo. Deduceva condotte discriminatorie e vessatorie integranti mobbing, con lesioni all’integrità psico-fisica, danno morale, esistenziale e all’immagine professionale.
Il nucleo dell’assunto riguardava il mancato avvio, da parte dell’Ateneo, delle procedure per la chiamata di professori ordinari nel settore MED 18 Chirurgia Generale, nonostante l’abilitazione scientifica nazionale conseguita nel 2013. Secondo il ricorrente, la dilazione sarebbe stata preordinata a impedirgli l’accesso alla posizione di vertice, con effetti lesivi manifestatisi dal 2019 sino al collocamento in quiescenza nel novembre 2021. L’Università eccepiva la mancanza di allegazione e prova di comportamenti mobbizzanti, oltre alla crisi finanziaria che aveva imposto il blocco delle assunzioni; l’Azienda negava ogni propria coinvolgimento, avendo conferito al ricorrente la direzione di una U.O.C.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dalla premessa che il mobbing è fattispecie priva di definizione normativa, elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, e ne richiama i criteri distintivi consolidati: Cons. Stato sez. II n. 467 del 2023, Cons. Stato sez. VI n. 1282 del 2015, Cons. Stato sez. III n. 4105 del 2014, Cons. Stato sez. IV n. 4135 del 2013, Cons. Stato sez. III n. 2412 del 2015 e Cons. Stato sez. VI n. 1945 del 2015. Da tali arresti ricava che un singolo atto illegittimo, o anche più atti illegittimi di gestione del rapporto, non sono di per sé sintomatici di condotta mobbizzante.
Sul piano dell’onere di allegazione, il Collegio ribadisce che il lavoratore deve evidenziare elementi concreti dai quali il giudice, anche esercitando i poteri ufficiosi, possa verificare l’esistenza di un disegno complessivo preordinato alla vessazione o alla prevaricazione. Nel caso concreto, però, difetta tanto l’allegazione quanto la prova degli elementi costitutivi, sul piano oggettivo e su quello soggettivo.
Quanto al primo profilo, il TAR osserva che al datore di lavoro si imputa non un complesso preordinato di azioni, ma un comportamento di tipo omissivo: la mancata istituzione di una cattedra di professore ordinario. Tale omissione non ha tolto al ricorrente i riconoscimenti professionali conseguiti e si riferisce a una scelta discrezionale nell’an e nel quando, condizionata anche dai vincoli di bilancio, rispetto alla quale non sussisteva alcun diritto all’avanzamento, subordinato al superamento di una procedura selettiva.
Il giudice esclude altresì che i comportamenti contestati esorbitino dall’ordinaria gestione del rapporto, rilevando come la delusione dell’aspettativa di carriera sia situazione fisiologica, verificatasi anche in altre sedi. Manca ogni elemento dal quale desumere la finalità punitiva o persecutoria, tanto più che la competenza del ricorrente è stata riconosciuta e premiata con l’affidamento della direzione di una U.O.C. Il Collegio valorizza inoltre il silenzio dell’interessato, che non risulta aver apertamente protestato né aver manifestato agli organi dell’Ateneo il proprio turbamento.
Respinta ogni censura sul piano del mobbing, il TAR esclude anche la violazione delle clausole generali di correttezza e buona fede, non emergendo alcun ragionevole affidamento sul conseguimento del posto di ordinario, né un obbligo dell’amministrazione di proteggere le aspettative di carriera a scapito del quadro degli interessi pubblici. Il ricorso è pertanto dichiarato manifestamente infondato e integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.