Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 1062 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalle parti e confermata in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il giudice amministrativo, preso atto del venir meno dell’interesse, non procede all’esame nel merito delle questioni prospettate. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse assorbe ogni ulteriore domanda, ivi comprese quelle di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale. La complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa, aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva rideterminato e poi differito i termini di scadenza delle concessioni. Il giudizio si era arricchito di motivi aggiunti, con cui la società contestava i successivi provvedimenti di proroga adottati in applicazione della disciplina sopravvenuta.

Nel corso del giudizio la ricorrente aveva prospettato la qualificazione del rapporto come concessione di durata pluriennale sorta anteriormente al 7 dicembre 2000, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta contrastante con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico. Aveva inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la rimessione di questioni di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione, è comparso il difensore della ricorrente, che ha confermato il venir meno dell’interesse, come da dichiarazione già versata in atti, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, non comparsa, aveva a sua volta preso atto per iscritto della sopravvenuta improcedibilità, invocando invece il favore delle spese.

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne consegue la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti.

Il Tribunale ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese di giudizio, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. La decisione resta così confinata al piano processuale, senza esame delle questioni sostanziali ed eurounitarie prospettate.

Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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