Esproprio per impianti di telefonia: vincolo preordinato e preavviso di rigetto (TAR Toscana n. 1032 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento espropriativo funzionale alla realizzazione di impianti di reti di comunicazione elettronica, l’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 riserva all’operatore la sola procedura per l’emanazione del decreto di esproprio e all’autorità amministrativa competente l’apposizione del vincolo preordinato. Quest’ultima non è limitata alla verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia, ma si svolge nella pienezza dei poteri attribuiti dal d.P.R. n. 327/2001. L’esproprio per infrastrutture di telecomunicazioni costituisce extrema ratio e presuppone il bilanciamento degli interessi coinvolti secondo i principi di necessità e proporzionalità. Il conseguente diniego ha natura discrezionale e deve essere preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, il cui difetto non è sanabile ex art. 21 octies.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle comunicazioni elettroniche è titolare di un impianto radiomobile collocato su un immobile nel Comune di Monteriggioni, detenuto in forza di contratti di locazione risalenti al 1999 e al 2014. Nel 2024 una seconda società ha acquistato dall’originaria proprietaria il diritto di usufrutto e di servitù trentennale sull’unità immobiliare, subentrando nel contratto di locazione in essere con l’operatrice.
Dopo il fallimento del tentativo di acquisizione bonaria delle aree, l’operatrice ha chiesto al Comune di avviare il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione della piena proprietà e per l’imposizione di servitù, ai sensi degli artt. 51 e 53 del d.lgs. n. 259/2003. Il Comune ha rigettato l’istanza, ritenendo insussistenti rischi per la continuità del servizio, dato che l’impianto restava nella disponibilità dell’operatrice in forza del contratto di locazione. Avverso tale diniego l’operatrice ha proposto ricorso, deducendo l’incompetenza del Comune e la violazione del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie normativa muovendo dall’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, che riconosce carattere di pubblica utilità agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e alle opere accessorie. Il comma 3 del medesimo articolo delinea un procedimento ablatorio a fasi distinte: all’operatore è consentito svolgere la procedura per l’emanazione del decreto di esproprio, mentre all’Amministrazione spetta la preventiva apposizione del vincolo.
Secondo il Tribunale, il rinvio esplicito agli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 327/2001 rende palese che tale fase si svolge nella pienezza dei poteri ordinariamente attribuiti all’Amministrazione e nel rispetto del Testo unico espropri. Nulla nel testo della norma autorizza a circoscrivere il potere comunale alla sola verifica di compatibilità urbanistica ed edilizia dell’impianto.
La decisione richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 1249 del 2023, che ha escluso un mero potere accertativo dell’Amministrazione e ha confermato l’integrale permanenza dei poteri valutativi, anche in ordine all’opportunità del ricorso allo strumento ablatorio, da considerare rimedio estremo. Il procedimento espropriativo, per il sacrificio che comporta sul diritto di proprietà, va improntato ai principi di necessità e proporzionalità, alla ricerca della soluzione di minor aggravio per il privato.
La Corte osserva inoltre che l’esperibilità della procedura anche per impianti già esistenti, detenuti in forza di accordi di natura privatistica ai sensi dell’art. 44, comma 1 bis, del d.lgs. n. 259/2003, non obbliga l’Amministrazione ad apporre sempre il vincolo. Quest’ultima deve valutare i presupposti di legge e verificare se il servizio possa essere assicurato senza l’acquisizione coattiva. Il richiamo dell’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, sede di Brescia, n. 169/2025 è giudicato inconferente, vertendosi in quel caso su perdita della disponibilità dell’area e su portata preclusiva della mappa delle localizzazioni.
Quanto al secondo motivo, l’art. 10 bis della l. n. 241/1990 è ritenuto violato: il diniego, avendo natura discrezionale, doveva essere preceduto dal preavviso di rigetto. La novella dell’art. 12 del d.l. n. 76/2020 preclude all’Amministrazione di dimostrare in giudizio l’insensibilità del provvedimento a un diverso esito, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all’art. 21 octies. Il ricorso è accolto, con salvezza del potere del Comune di riavviare il procedimento e spese compensate.
Nota della Redazione
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