Ordine di demolizione in zona vincolata e competenza del Comune (Cons. Stato n. 4668 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di opere edilizie realizzate su area sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di titolo abilitativo, il Comune conserva il potere-dovere di ordinarne la demolizione ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, anche quando sia previsto l’intervento della Soprintendenza. La previa comunicazione all’amministrazione preposta alla tutela è sufficiente a rendere legittimo il provvedimento, non essendo richiesta alcuna autorizzazione preventiva alla demolizione. L’ordine di ripristino costituisce atto dovuto e vincolato e risulta motivato con la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività. Il diniego di condono non impugnato rende inoppugnabile l’accertamento dell’abusività e preclude le censure sulla conformità edilizia dell’intervento.

Il Fatto

La controversia riguarda una serra realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con pavimentazione in pietra e struttura in profilati metallici e pannelli trasparenti, in sostituzione di una precedente serra di minori dimensioni. Su tale struttura pendeva una domanda di condono del 1986, mai definita, e ulteriori istanze presentate nel 2004.

Il Comune aveva respinto le domande di condono con provvedimenti del 24 giugno 2008, non impugnati, rilevando la non conformità dell’intervento alle norme urbanistiche. Con provvedimento del 29 marzo 2013 il Comune ha quindi ordinato la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento sufficientemente motivato e il Comune competente. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto due questioni preliminari. Dichiara l’inammissibilità della documentazione prodotta dal Comune in appello, non ricorrendo i presupposti dell’art. 104 cod. proc. amm. Dichiara poi inammissibili le censure sulla conformità edilizia: i dinieghi di condono del 2008, divenuti inoppugnabili, hanno reso definitivo l’accertamento dell’abusività della serra.

Nel merito, la Corte esamina la competenza del Comune. L’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 attribuisce all’ente locale un generale potere di vigilanza e controllo sull’attività edilizia, anche in zone vincolate, imponendo l’adozione dei provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate senza titolo. Si tratta di un potere dovere privo di margini di discrezionalità.

Quanto al ruolo della Soprintendenza, la Corte chiarisce che il suo intervento non serve a verificare i presupposti del potere repressivo degli abusi, né a valutare le esigenze di salvaguardia ambientale. La ratio della norma è evitare alterazioni dei beni tutelati senza il coinvolgimento dell’amministrazione preposta. È sufficiente che la Soprintendenza sia messa in grado di partecipare al procedimento prima della demolizione, mediante la previa comunicazione.

Nel caso concreto il provvedimento risulta comunicato alla Soprintendenza, come emerge dall’intestazione dello stesso, senza necessità di ricorrere alla nota di trasmissione depositata tardivamente. La Corte osserva inoltre che la rimozione della serra, dotata di autonomia strutturale rispetto alla villa e all’area esterna, non incide sul bene culturale tutelato. La motivazione è adeguata, perché l’ordine descrive le opere e richiama i dinieghi di condono, integrando il presupposto della mancanza di titolo.

Infine, la censura sul mancato rinnovo del procedimento sanzionatorio è inammissibile, non essendo state contestate le statuizioni del TAR, e comunque infondata: dopo i dinieghi è stato avviato un nuovo procedimento, con sopralluogo e successiva adozione dell’ordine. Il procedimento di repressione degli abusi non richiede la partecipazione dell’interessato né la comunicazione di avvio. L’appello è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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