Tabulati acquisiti prima del d.l. n. 132/2021 utilizzabili solo con altri indizi (Cass. pen. Sez. II n. 2629 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria dettata dall’art. 132, comma 1-bis, d.lgs. n. 196/2003, introdotta dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, ha efficacia retroattiva e deroga espressamente al principio del tempus regit actum. Ne consegue che i dati relativi al traffico telefonico e telematico acquisiti in procedimenti penali prima dell’entrata in vigore del decreto sono utilizzabili a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento delle fattispecie ivi indicate. Tale regola di valutazione trova applicazione anche nel giudizio di legittimità, dovendosi considerare non ancora esaurito il procedimento probatorio quando la Corte sia investita del sindacato sulla valutazione dei tabulati, non più rimessa al libero convincimento del giudice di merito. La violazione non sussiste quando la colpevolezza sia argomentata ricorrendo a plurimi altri elementi indizianti, dotati di autonoma forza probatoria.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Cremona, aveva assolto uno degli imputati da uno dei capi di imputazione, riqualificato un ulteriore addebito e rideterminato la pena per le residue contestazioni; per l’altro imputato aveva confermato l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
Agli imputati si addebitava di aver fatto parte di un’associazione per delinquere dedita a delitti contro il patrimonio, in particolare ricettazione e riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva, oltre alla realizzazione di plurimi reati-fine. Entrambi ricorrevano per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge, tra cui l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti con decreto del P.m. asseritamente privo di adeguata motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto ai motivi sulla perizia fonica e sulla doppia trascrizione dell’intercettazione, ha ritenuto la motivazione dei giudici d’appello ampia e priva di frizioni logiche, avendo costoro evidenziato la continuità tra le due versioni: la prima, stesa subito dopo l’ascolto, più sintetica; la seconda, più dettagliata, frutto del riascolto.
Il rilievo dei giudici di merito secondo cui la contestazione dei contenuti avrebbe legittimato la difesa a sollecitare la trascrizione nelle forme della perizia in sede di richiesta del giudizio abbreviato non implica, per la Corte, l’esistenza di dubbi interpretativi sulla portata indiziante della conversazione, né una frattura nel discorso giustificativo.
Manifestamente infondate sono state giudicate anche le censure sul soprannome attribuito a uno degli imputati — mera suggestione priva di riscontri — e sulla riqualificazione di un addebito nella fattispecie di simulazione di reato, avendo la sentenza impugnata dato conto delle emergenze probatorie da cui ha desunto la partecipazione criminosa.
Il nucleo di maggiore interesse riguarda l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici. La Corte ha chiarito che l’acquisizione era stata disposta con decreto del P.m. del 15/6/2020, in epoca antecedente il varo del d.l. n. 132 del 2021, che ha modificato l’art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevedendo, in via transitoria, che i dati acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto siano utilizzabili solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento di determinate fattispecie.
Richiamando Sez. 2 n. 11283 del 2023, Sez. 3 n. 47034 del 2023 e Sez. 6 n. 40 del 2022, la Corte ha affermato che la disciplina transitoria ha efficacia retroattiva e si applica anche nel giudizio di legittimità. Nel caso concreto, tuttavia, la colpevolezza dell’imputato è stata argomentata non con i soli dati esteriori del traffico telefonico, ma con numerosi altri elementi indizianti di autonoma forza probatoria, con corretta applicazione della vigente regola di valutazione.
Nota della Redazione
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