Inammissibile il ricorso collettivo di comitato e residenti contro la variante urbanistica (TAR Veneto n. 822 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo costituisce una deroga al principio secondo cui ogni domanda va proposta dal relativo titolare con separata azione e, in coerenza con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, è ammissibile solo se sussistono, ab origine e in astratto, l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Il comitato spontaneo è legittimato ad agire solo se lo Statuto qualifica la protezione dell’interesse come compito istituzionale, se sussistono consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio, e se l’attività è stata svolta per un arco temporale congruo, non essendo sufficiente la costituzione finalizzata all’impugnazione di singoli atti. L’interesse ad agire, autonomo rispetto alla legittimazione, richiede la prospettazione di una lesione concreta ed attuale e l’utilità ricavabile dall’annullamento. Il difetto originario delle condizioni dell’azione in capo a uno dei ricorrenti rende inammissibile il ricorso collettivo, né la rinuncia di taluno può sanarlo.

Il Fatto

Una società ha presentato al SUAP un’istanza ai sensi dell’art. 4 della l.r. Veneto n. 55/2012 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 per ottenere il provvedimento unico in variante urbanistica necessario a realizzare un hub logistico nel Comune di Padova, su area in ZTO E – sottozona E2 adiacente alla zona industriale.

Il Consiglio comunale ha approvato la variante puntuale al Piano degli interventi. Alcuni residenti e un comitato di cittadini hanno impugnato la delibera e gli atti presupposti, estendendo poi il gravame alla convenzione attuativa e al provvedimento unico conclusivo. Resisteva il Comune, con la Regione e la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di legittimazione e interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare le eccezioni in rito, demandate al merito in sede cautelare. Richiama gli orientamenti consolidati sul ricorso collettivo: esso presuppone l’identità di petitum, causa petendi, oggetto dell’impugnativa e motivi, oltre all’assenza di conflittualità, anche potenziale, tra i ricorrenti. Chi agisce deve allegare e provare gli elementi idonei a sostenere la pretesa, consentendo al giudice il controllo in concreto delle condizioni dell’azione.

Quanto ai comitati spontanei, il Collegio richiama i requisiti enucleati dalla giurisprudenza: previsione statutaria che qualifichi la protezione dell’interesse come compito istituzionale, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio, attività svolta per un arco temporale congruo e non costituzione al solo fine di impugnare singoli atti. L’interesse ad agire, autonomo rispetto alla legittimazione, esige la prospettazione di una lesione concreta e attuale e l’utilità dell’annullamento.

Applicando tali criteri, il Tar rileva che le finalità statutarie del comitato sono generiche e disancorate dall’azione promossa, orientate per lo più all’aggregazione sociale e ricreativa. Non è provata la stabilità dell’attività né la rappresentatività rispetto alla collettività insediata, anche perché vi aderiscono soci residenti in altri quartieri o comuni. Manca inoltre la prova del pregiudizio concreto: l’allegazione sul traffico è generica e sfornita di riscontri, mentre la razionalizzazione aziendale mira a ridurre la movimentazione dei mezzi.

Il Collegio conclude che il comitato difetta delle condizioni dell’azione. Poiché i presupposti del ricorso collettivo vanno scrutinati all’atto di proposizione, il difetto originario non può essere sanato dalla rinuncia di alcuni ricorrenti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili, con compensazione delle spese per la peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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