Condono edilizio e vincolo paesaggistico relativo non rilevano per nuova volumetria (TAR Sicilia n. 2479 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di condono edilizio, le opere che comportano la creazione di nuova volumetria in area gravata da vincolo paesaggistico non sono sanabili, a prescindere dalla data di realizzazione dell’abuso. È irrilevante che il vincolo di inedificabilità abbia carattere relativo, poiché l’intervento non è riconducibile alla tipologia degli abusi di minore rilevanza. Il diniego della Soprintendenza, in quanto atto vincolato, non richiede una motivazione ulteriore rispetto al richiamo dei riferimenti normativi, né la comparazione con l’interesse privato sacrificato. Non assumono rilievo i pretesi affidamenti derivanti dal precedente operato dell’Amministrazione, né si forma il titolo per silentium in difetto dei presupposti di legge. Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi della legge n. 326/2003, relativa all’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, realizzato in difformità rispetto alla licenza edilizia mediante chiusura di un patio coperto e creazione di un vano ulteriore.
Il diniego comunale recepiva il parere negativo espresso dalla Soprintendenza nel febbraio 2023. I ricorrenti hanno dedotto un vizio proprio, consistente nell’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, e plurimi vizi di illegittimità derivata dal diniego di nulla osta paesaggistico, già impugnato in via diretta davanti al medesimo Tribunale e oggetto di ricorso gerarchico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’esame dei vizi derivati è superato dalla sentenza della seconda Sezione del medesimo TAR, pubblicata nelle more, che ha definito il giudizio sull’impugnazione diretta del parere della Soprintendenza. A tale pronuncia il Tribunale dichiara di fare rinvio. Ne consegue la declaratoria di non luogo a provvedere sull’istanza di riunione e la sopravvenuta irrilevanza delle richieste istruttorie.
Nel merito, il Tribunale condivide l’esclusione della condonabilità del manufatto, a prescindere dalla data di realizzazione dell’abuso, richiamando le indicazioni della Corte costituzionale n. 252 del 2022. Si esclude altresì la rilevanza del carattere relativo del vincolo, trattandosi di opere comportanti nuova volumetria non riconducibili agli abusi di minore rilevanza di cui al d.l. n. 269/2003, allegato 1.
Quanto alla motivazione del diniego, il Collegio ne afferma l’adeguatezza: essendo l’atto vincolato, è sufficiente il richiamo dei riferimenti normativi, senza ulteriori valutazioni dell’interesse pubblico né comparazione con l’interesse privato. Si esclude parimenti la formazione del titolo per silentium, per difetto delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge.
Il Tribunale ritiene irrilevante, sul piano giuridico e fattuale, il parziale accoglimento del motivo relativo all’incompetenza della Soprintendenza ad emettere l’ordine di riduzione in pristino: non vi è interferenza con il contenuto del provvedimento impugnato, restando ferma la facoltà del Comune di disporre le misure ripristinatorie.
Infine, l’unico vizio proprio è dichiarato infondato. Il carattere vincolato del contenuto rendeva superflua la comunicazione dei motivi ostativi, tanto più che l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 impone di non valorizzare irregolarità formali quando il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile e, per il resto, rigettato. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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