Sei scatti stipendiali a tutto il comparto sicurezza, anche a domanda (TAR Veneto n. 814 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni, spetta a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di età e di servizio utile stabiliti dal comma 2. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ha fatto salva l’applicazione della disposizione anche per il personale a ordinamento militare, consolidando un regime omogeneo per l’intero comparto sicurezza e difesa. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma meramente procedurale, incidendo solo sulla decorrenza del pensionamento. È l’INPS l’unico soggetto obbligato al pagamento del trattamento di fine servizio, con la conseguenza che la controversia va instaurata nei suoi esclusivi confronti.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza con il grado di appuntato scelto, è cessato dal servizio a domanda il 3 gennaio 2020, avendo maturato 42 anni di servizio utile e 56 anni di età. Al momento della liquidazione del trattamento di fine servizio l’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
Con istanza del 15 gennaio 2024 il ricorrente ha chiesto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita. L’Istituto ha respinto la richiesta osservando che gli oneri ricadono interamente sul bilancio dello Stato e che le indicazioni alle articolazioni territoriali devono essere avallate dai Ministeri vigilanti. Il diniego è stato impugnato davanti al TAR Veneto, con domanda di accertamento del diritto e condanna dell’Ente previdenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. Quella relativa alla mancata notifica al Ministero dell’Economia e delle finanze è respinta: secondo univoca giurisprudenza l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata verso le Amministrazioni di appartenenza. Il richiamo è a Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019 e a TRGA Trento n. 51 del 2025.
È respinta anche l’eccezione di decadenza. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza, previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis, non ha natura decadenziale ma meramente procedurale, perché incide solo sulla decorrenza del pensionamento.
Nel merito cade l’argomento centrale dell’Istituto sull’ambito oggettivo della norma. Il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La giurisprudenza amministrativa è consolidata in tal senso, come conferma l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che ha fatto salva l’applicazione della disposizione per il personale a ordinamento militare, consolidando un regime omogeneo per l’intero comparto.
Sono infine respinte le questioni di costituzionalità. Il richiamo all’art. 81 Cost. è inconferente, perché l’estensione dei sei scatti deriva da un coacervo di disposizioni soggette a modificazioni nel tempo e non da una normativa priva di copertura. Nessun contrasto sussiste con l’art. 3 Cost., perché la disciplina accomuna situazioni differenti solo a certi fini, senza determinare una manifesta irragionevole disparità di trattamento.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. L’INPS è condannato al versamento delle somme dovute, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo. È esclusa la rivalutazione monetaria, per il divieto di cumulo sancito dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono poste a carico dell’Ente resistente e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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