Doppia conforme e sindacato di legittimità sul contributo di bonifica (Cass. civ. Sez. V n. 3895 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso una pronuncia di appello, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle sole ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa od incomprensibile. Al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione è deducibile esclusivamente per omesso esame di un fatto storico decisivo. Quando la sentenza impugnata si fondi su due distinte rationes decidendi, ciascuna autonomamente sufficiente, il rigetto del motivo che investe una di esse determina l’assorbimento del motivo relativo all’altra. In ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare i profili di divergenza tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica ha emesso un avviso di accertamento con cui ha richiesto a due consorziati il contributo di bonifica per gli anni 2014 e 2015, distinguendo tra quota fissa e quota variabile. I consorziati hanno impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che ha accolto il ricorso, escludendo la debenza del contributo per assenza dei contatori di misurazione del consumo d’acqua e per mancanza di un beneficio derivante dalle opere di irrigazione.
La Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la decisione di primo grado. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge in ordine alla legittimità della quota variabile e nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla scelta della perizia di parte dei consorziati rispetto alla relazione tecnica del consorzio. I consorziati sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, ritenendolo pregiudiziale. Il consorzio lamenta che la Commissione regionale abbia dato prevalenza alla perizia giurata dei consorziati senza illustrare le ragioni per cui tale elaborato dovesse essere preferito alla relazione tecnica prodotta dal consorzio sin dal primo grado.
I giudici di legittimità richiamano la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012. In seguito a tale intervento, il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che si converte in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dà luogo a nullità della sentenza soltanto nelle ipotesi di mancanza, apparenza, contraddittorietà manifesta o perplessità della motivazione. Al di fuori di tali ipotesi, il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo.
La Corte rileva che, mediante l’apparente denuncia del vizio di omessa pronuncia, il consorzio sollecita in realtà una rivalutazione del merito, in particolare dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie. Tale censura è sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e nella specie non è stata formulata. Essa è inoltre inammissibile, poiché ricorre l’ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., rispetto alla quale il ricorrente non ha indicato i profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni, come era necessario per l’ingresso della censura.
Constatato che la sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione, e che entrambe sono state impugnate, la Corte afferma che il rigetto del secondo motivo determina l’assorbimento del primo, poiché un eventuale accoglimento di quest’ultimo non pregiudicherebbe l’altra ratio. Il ricorso è quindi rigettato integralmente, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dei consorziati.
Nota della Redazione
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