Accorpamento dei consorzi di bonifica e perdurante legittimazione impositiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 23699 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accorpamento dei consorzi di bonifica disposto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014 non determina l’immediata estinzione degli enti preesistenti, ma dà luogo a un processo graduale di riorganizzazione, nel corso del quale i consorzi accorpati conservano la propria soggettività giuridica e restano legittimati all’esercizio delle funzioni loro affidate, inclusa quella impositiva. La mancata indicazione, nella relata di notifica a mezzo PEC, dell’attestazione di conformità della procura all’originale analogico non determina l’inammissibilità del ricorso, potendo l’attestazione essere prodotta fino alla celebrazione della camera di consiglio ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.. L’avviso di pagamento di contributi consortili è atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, senza distinzioni in relazione al tipo di vizi censurabili.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica 6 Enna, qualificatosi mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, per il pagamento di un contributo per opere irrigue relativo ad alcune annualità. L’atto, comunicato a mezzo posta ordinaria, era contestato per inesistenza o nullità, assumendosi che l’ente emittente fosse stato soppresso e accorpato nel nuovo consorzio ai sensi della legge regionale siciliana n. 5 del 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che la normativa regionale avesse previsto un regime transitorio. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, riformando la decisione, riteneva invece che l’accorpamento avesse determinato una successione tra enti pubblici con estinzione dei consorzi territoriali, qualificando l’avviso come nullo per difetto assoluto di attribuzione e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti. Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Quanto alla procura, ha richiamato il principio per cui l’attestazione di conformità della copia informatica all’originale analogico, pur dovendo essere apposta dal difensore nella relata di notifica, può essere prodotta fino alla celebrazione della camera di consiglio, come avvenuto nel caso di specie. Quanto alla legittimazione attiva del consorzio ricorrente, ha richiamato la propria recente pronuncia n. 6611 del 2026, che ha escluso l’immediata estinzione degli enti accorpati.
Nel merito, ha rigettato il primo motivo, relativo alla presunta inimpugnabilità dell’avviso per la sua natura non provvedimentale. La Corte ha chiarito che l’atto in questione rientra tra gli atti impugnabili facoltativamente e che il giudice del merito ben poteva valutarne tutti i profili di vizio dedotti, inclusa la carenza del potere impositivo in capo all’ente emittente, senza che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente operi distinzioni in relazione al tipo di vizi censurabili.
Ha altresì rigettato il secondo motivo, con cui si lamentava l’omessa verifica della tempestività del ricorso introduttivo. La censura è stata ritenuta inaccoglibile in quanto volta a far valere una pretesa lacuna nell’attività del giudice sotto il profilo della regolarità processuale, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio specifico, meno che mai la tardività dell’impugnazione, risultando peraltro d’ufficio la verifica comunque operata in assenza di contestazione.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, concernente l’erronea declaratoria di nullità dell’atto per carenza di potere dell’ente emittente. Richiamando la sentenza n. 6611 del 2026 e sintetizzandone il ragionamento, ha osservato che la legge regionale non prevede l’estinzione immediata dei consorzi preesistenti, limitandosi a disporne l’accorpamento in nuovi enti, sicché la riorganizzazione si realizza attraverso un processo graduale, coerente con la previsione di un periodo transitorio durante il quale i consorzi originari continuano a operare. Il riferimento al mandato senza rappresentanza è stato considerato giuridicamente improprio ma non incidente sulla validità dell’atto, poiché il potere del consorzio derivava direttamente dalla sua perdurante esistenza e dall’affidamento delle funzioni, non dallo schema mandatario.
Il quarto motivo, concernente la qualificazione del rapporto tra i due enti come illegittimo mandato senza rappresentanza, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del terzo. La Corte ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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