Detraibilità IVA anche in assenza delle dichiarazioni periodiche se provati i requisiti sostanziali (Cass. civ. Sez. 5 n. 16703 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti costituisce parte integrante del meccanismo dell’imposta e, in linea di principio, non può essere limitato. La violazione di requisiti formali, quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o annuali ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti, non determina la perdita del diritto alla detrazione, purché il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE. Il riferimento al termine per l’esercizio del diritto di cui all’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998 riguarda la dichiarazione IVA annuale, non le dichiarazioni periodiche. L’accertamento della sussistenza dei requisiti sostanziali non può essere limitato al solo esame delle dichiarazioni periodiche, potendo e dovendo il giudice verificarne la prova anche aliunde.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta 2008, aveva accertato un reddito non dichiarato ai fini IRPEF, IVA e IRAP. La Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il reddito riconoscendo i costi inerenti all’attività d’impresa e l’IVA versata sugli acquisti, come rideterminati in sede processuale.
A seguito dell’appello dell’Ufficio, il giudice di secondo grado riconosceva la fondatezza dell’impugnazione erariale limitatamente al riconoscimento dell’IVA, rigettandola quanto ai costi ai fini dell’imposizione reddituale. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rilevava che in atti era la sentenza penale di assoluzione resa nei confronti del contribuente con la formula della insussistenza del fatto, ma essa non poteva rilevare ex art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 in quanto sprovvista di attestazione di irrevocabilità. Esaminava quindi, per primo, il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. Il motivo veniva rigettato, poiché la pronuncia di appello aveva reso manifeste le ragioni della decisione, non scendendo al di sotto del “minimo costituzionale” di cui alle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Il primo motivo, incentrato sulla negata detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti, veniva accolto. La Corte rammentava che il diritto alla detrazione è parte integrante del meccanismo dell’IVA e non può essere limitato, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6241/2025, conforme a Cass. n. 19938/2018), il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche in caso di violazione di requisiti formali, quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o annuali, purché il contribuente dimostri il rispetto dei requisiti sostanziali mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, entro il termine di cui all’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998.
Le Sezioni Unite n. 17757/2016 avevano stabilito che il fatto costitutivo del rapporto tributario è ravvisato dalla effettività e liceità dell’operazione, mentre gli obblighi dichiarativi hanno funzione meramente illustrativa e riepilogativa. Il diritto alla detrazione dell’eccedenza IVA va riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita anche dalla documentazione contabile, essendo poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi. La Corte precisava che il riferimento all’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998 riguarda la dichiarazione IVA annuale, non le dichiarazioni periodiche.
Nella fattispecie, il giudice d’appello aveva fatto riferimento unicamente e genericamente alle dichiarazioni periodiche IVA, con conseguente falsa applicazione delle disposizioni richiamate, non avendo compiuto l’accertamento richiesto secondo i principi sopra indicati, potendo e dovendosi verificare anche aliunde la prova dell’esistenza dei costi e dell’IVA detraibili. Il secondo motivo, denunciante l’ultrapetizione, veniva dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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