Processo tributario, nuovi documenti ammessi in appello senza limiti (Cass. civ. Sez. V n. 3994 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa senza limiti ulteriori rispetto alla preclusione di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992 e al divieto di domanda nuova o di nuova eccezione in senso stretto posto dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. La norma speciale prevale sull’art. 345 cod. proc. civ. e consente la produzione, per la prima volta in appello, di prove documentali anche preesistenti al giudizio di primo grado. Il giudice di appello non può dichiarare inammissibile la produzione con affermazioni apodittiche e generiche: deve valutare in concreto, con congrua motivazione, la portata e la rilevanza del nuovo documento. Il motivo che censura tale statuizione è fondato.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica aveva emesso cartelle di pagamento per oneri consortili nei confronti di una società agricola, relativi a più annualità. La società contribuente aveva impugnato gli atti impositivi, contestando la maggiorazione della tariffa applicata ai terreni ricadenti in zona a scolo meccanico.
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza non notificata, aveva rigettato l’appello principale del consorzio, confermando l’accoglimento delle impugnazioni in primo grado e ponendo le spese di entrambi i giudizi a carico del consorzio. Secondo i giudici di appello, la contribuente aveva dimostrato l’assenza di ogni beneficio, in ragione dei danni da allagamento e della sostanziale inefficienza degli impianti meccanizzati. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui il ricorrente denunciava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui, quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, la parte che intende contestarla deve proporre appello sul punto, trattandosi di parte vittoriosa. Diversamente, l’esame della questione è precluso in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 2067 del 2011. Nel caso concreto il consorzio aveva sollevato la questione solo all’udienza di discussione davanti alla C.T.R., quindi tardivamente.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte rileva che la statuizione impugnata è totalmente apodittica e contrasta con i principi fissati dall’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo vigente ratione temporis. La norma ammette la produzione di nuovi documenti in appello senza alcun limite diverso dalla preclusione dell’art. 32, come ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 19368 del 2021.
Né l’ammissione del nuovo documento incontra il limite della definizione del thema probandum: le produzioni possono effettuarsi entro il limite dell’art. 57, che vieta la domanda nuova o la nuova eccezione in senso stretto, e purché avvengano entro il termine di decadenza dell’art. 32. La Corte ricorda di aver più volte precisato che l’art. 58, norma speciale del processo tributario e come tale prevalente sull’art. 345 cod. proc. civ., consente la produzione per la prima volta in appello di prove documentali anche preesistenti al giudizio di primo grado.
Ne deriva la fondatezza del motivo: sarebbe stato onere dei giudici di appello valutare in concreto, con congrua motivazione e non con mere affermazioni generiche, la portata e la rilevanza della nuova produzione documentale. Non risulta che essa si riferisse a questioni nuove non più deducibili in secondo grado, come apoditticamente assunto dalla C.T.R.
Il secondo motivo è dunque accolto e restano assorbiti gli ulteriori motivi. Rigettato il primo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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