Redditi di capitale del socio non entrano nella base contributiva artigiani (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4019 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale degli artigiani, in quanto svolga un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile dei contributi la totalità dei redditi d’impresa, come definiti dalla disciplina fiscale. Restano esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Lo schermo societario separa le vicende personali del socio dalla società, con conseguente esonero dall’obbligo contributivo sul reddito di capitale.

Il Fatto

L’INPS aveva emesso un avviso di addebito nei confronti di un socio per contributi dovuti al fondo previdenziale degli artigiani, computati sul reddito di capitale derivante dalla partecipazione a una s.r.l. nella quale il socio non aveva prestato alcuna attività lavorativa.

Il Tribunale di Bologna aveva accolto l’opposizione all’avviso e la Corte d’appello della stessa sede aveva confermato la decisione, distinguendo tra il reddito da partecipazione a una s.r.l. e quello da partecipazione a una s.a.s. e riconoscendo l’esonero nel solo primo caso, per la presenza di uno schermo societario. L’INPS ricorre in Cassazione per violazione di legge, dolendosi dell’esclusione dell’obbligo contributivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Il Collegio richiama un proprio precedente, Cass. n. 22901 del 19.08.2024, che ha già precisato i confini della base imponibile previdenziale del lavoratore autonomo.

Secondo tale orientamento, chi è iscritto alla gestione previdenziale perché svolge un’attività per cui sussistono i requisiti della tutela obbligatoria deve includere nella base imponibile la totalità dei redditi d’impresa, come definiti dalla disciplina fiscale, ossia quelli derivanti dall’esercizio di attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Restano invece esclusi i redditi di capitale, tra cui quelli derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, riconducibili all’art. 44, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986. Nel medesimo senso il Collegio richiama la sentenza n. 21540 del 20.08.2019.

Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese sono compensate, essendosi definito l’orientamento di legittimità applicato solo in epoca successiva alla pronuncia impugnata. Il Collegio dà inoltre atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *