Iscrizione alla Cassa geometri e contributo minimo anche senza reddito (Cass. civ. Sez. V n. 5406 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. È invece irrilevante la natura occasionale o saltuaria dell’esercizio della professione, nonché la mancata produzione di reddito e lo svolgimento di attività lavorativa dipendente. Le previsioni statutarie adottate dalla Cassa a seguito della privatizzazione non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma hanno ridefinito, nel nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, in coerenza con il principio di universalizzazione delle tutele previdenziali. La trasformazione del contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo è coerente con la potestà di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate.

Il Fatto

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 545/2020 della Corte d’appello di Salerno. Il giudice di appello aveva accolto il gravame proposto da un professionista avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto l’opposizione all’iscrizione d’ufficio alla Cassa e a una cartella di pagamento per crediti contributivi relativi agli anni dal 2008 al 2013.

La Corte territoriale aveva valorizzato il numero esiguo di atti professionali compiuti e lo svolgimento, nel medesimo arco temporale, di un’attività lavorativa dipendente. Su queste basi aveva ritenuto illegittime le pretese di iscrizione e di versamento dei contributi, richiamando un orientamento che ravvisava un contrasto tra lo Statuto della Cassa e la legge n. 773/1982. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per la loro intima connessione, e li ritiene fondati, con assorbimento del terzo. Il punto di partenza è il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: l’iscrizione all’albo è condizione sufficiente per l’obbligo di iscrizione alla Cassa e per il pagamento della contribuzione minima, mentre la natura occasionale dell’attività e l’assenza di reddito sono circostanze irrilevanti.

La Corte richiama espressamente Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da numerose pronunce conformi, tra cui Cass. n. 30191/2024. Sottolinea come il principio invocato dal giudice di appello, espresso da una pronuncia del 2019, sia stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva.

Il percorso argomentativo si sofferma sulla ricostruzione dell’assetto normativo. Le previsioni statutarie adottate dalla Cassa dopo la privatizzazione disposta per legge non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e 773/1982, ma si sono limitate a ridefinire il sistema degli obblighi contributivi, in linea con i principi della legge n. 335/1995.

La Corte ricostruisce poi la portata dell’art. 22 della legge n. 773/1982. Pur subordinando l’iscrizione alla Cassa all’esercizio della professione con carattere di continuità per chi non sia iscritto ad altra forma di previdenza, la norma manteneva a carico del geometra iscritto all’albo che non esercitasse con tale continuità il pagamento di un contributo di solidarietà. La determinazione dei criteri di individuazione della continuità era rimessa a un regolamento della Cassa.

Così ricostruito il quadro previgente, la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgono attività continuativa era già prevista dalla legge regolatrice della Cassa. La trasformazione del contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo è quindi coerente con la potestà di adottare le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine e con il principio di universalizzazione delle tutele previdenziali. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *