Privilegio Sace anche per il credito da garanzia escussa (Cass. civ. Sez. I n. 6573 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 si applica anche agli interventi di sostegno pubblico concessi sotto forma di garanzia, non solo ai finanziamenti erogati direttamente. Esso assiste il credito del gestore del Fondo che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, sorgendo privilegiato ex lege dal momento della concessione del beneficio. La revoca dell’agevolazione ha valenza meramente ricognitiva e non costitutiva del credito recuperatorio, con la conseguenza che è irrilevante il suo intervento dopo il fallimento della beneficiaria. È altresì irrilevante l’inquadramento della pretesa in termini di regresso ovvero di surroga.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo di essere ammessa per la somma di € 193.399,16, oltre interessi, con il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998. Ha dedotto che il finanziamento bancario erogato alla società poi fallita, in quanto assistito dalla propria garanzia, integrava una forma di sostegno pubblico rientrante nell’ambito applicativo della disciplina citata e che il credito restitutorio derivante dall’escussione della garanzia era munito del privilegio invocato.

Il tribunale ha rigettato l’opposizione. Ha ritenuto che la norma richiamata si riferisca ai soli crediti restitutori conseguenti a finanziamenti erogati, mentre nel caso di specie era stata concessa una garanzia e non un finanziamento. Ha aggiunto che il riconoscimento del privilegio presuppone la revoca del beneficio per mancanza dei requisiti e che l’istante non aveva dimostrato alcuna delle ipotesi di revoca previste. La società ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi; il fallimento ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendoli fondati, con assorbimento del secondo. Il primo censurava l’esclusione del privilegio sul rilievo che il credito tutelato riguarderebbe solo la restituzione di finanziamenti, senza considerare che la disciplina trova applicazione anche alla concessione di garanzie. Il terzo contestava l’esclusione del privilegio per mancata prova dei fatti determinanti la revoca.

Il Collegio ha ricostruito il quadro giurisprudenziale consolidato. L’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, nel prevedere la revoca del beneficio e il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo alle patologie della fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto, compresa la risoluzione negoziale (Cass. n. 27303 del 2022).

Il privilegio trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati, a prescindere dal riferimento nell’atto di finanziamento alla specifica legge che lo prevede, non essendo necessaria la sussistenza di un formale provvedimento di revoca amministrativa (Cass. n. 27360 del 2024). Esso opera anche per gli interventi erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica e il carattere unitario delle misure agevolative contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo che, dopo l’escussione, soddisfa il finanziatore, sorgendo per effetto del solo pagamento (Cass. n. 9657 del 2024).

La revoca del beneficio è meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione previsto dalla legge e non ha valenza costitutiva del credito recuperatorio, che nasce privilegiato ex lege fin dal momento dell’erogazione; è quindi irrilevante che i presupposti della revoca siano accertati prima o dopo il fallimento (Cass. n. 13152 del 2023; Cass. n. 8882 del 2020).

In tema di finanziamenti coperti da garanzia, la revoca comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria verso il garante, con inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, della surroga e del regresso (Cass. n. 1453 del 2022). Ai fini del privilegio è infine irrilevante l’inquadramento in termini di regresso o di surroga della pretesa fatta valere dal garante (Cass. n. 11122 del 2020).

Il tribunale, escludendo la collocazione privilegiata, non si è attenuto a tali principi. Il ricorso è stato accolto e il decreto cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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